Salvo sorprese dell’ultima ora, sarà prorogato al 31 maggio il credito di imposta applicabile ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda. Questa misura è stata adottata in favore delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator, oltre a tutte le altre imprese e professionisti con un periodo di riferimento comprendente le mensilità da gennaio a maggio 2021.
Tanto è stato previsto dalla bozza dell’art.3 del “Decreto sostegni bis”. Due saranno le modalità applicative della misura agevolativa, distinte in base ai soggetti beneficiari:
– il primo comma della norma in esame estende e proroga il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021;
– il secondo comma, invece, riconosce agli altri soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda in relazione ai canoni versati e relativi a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.
Resta invariato l’ammontare del contributo per le strutture alberghiere, agrituristiche e per le agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali, che sarà pari:
– al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione;
– al 50% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda.
Ciò indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Per tutti gli altri soggetti spetterà un credito d’imposta calcolato nella misura:
– del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo;
– del 30% dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda.
In queste ultime ipotesi l’agevolazione spetterà ai soggetti con un volume di ricavi e compensi nell’anno 2019 non superiore a 10 milioni di euro e che abbiano registrato un ammontare medio mensile dei ricavi del 2020 inferiore di almeno il 30% rispetto all’ammontare medio mensile del 2019.
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