Per la Cassazione, la legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis come l’olio, le foglie, le infiorescenze e la resina.
Lo hanno deciso le Sezioni Unite Penali della Suprema Corte che così danno uno stop alla vendita della cannabis light.
Dalle motivazioni è emerso che la Corte ha interpretato in maniera molto restrittiva la legge che nel 2016 aveva di fatto permesso la vendita di prodotti a basso livello di THC, cioè il principio attivo comunemente associato all’effetto stupefacente della marijuana.
Inoltre, il riferimento in tema deve continuare ad essere il Testo unico sulle droghe che permette la vendita di sostanze “in concreto prive di efficacia drogante”.
Nel dispositivo della sentenza si legge che “la commercializzazione di cannabis sativa e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel catalogo comune delle specie di piante agricole”.
Per la Procura della Cassazione non vi sarebbe ragionevolezza nel sistema normativo attuale sulla cannabis light e le indicazioni fornite dal legislatore non sarebbero chiare e, di conseguenza non sarebbero chiare quali siano le condotte suscettibili di essere sanzionate.
Il verdetto emesso dalle Sezioni Unite si è concluso con l’annullamento con rinvio della revoca di un sequestro di prodotti derivati dalla cannabis.
– Claudia Monaco –