La Campania diventa “Zona Rossa” da lunedì 8 Marzo. L’ultima volta che è accaduto era lo scorso 15 novembre.
Ecco nel dettaglio le regole da seguire e i negozi che possono rimanere aperti.
Sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti:
- per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma)
- il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle cd. seconde case ubicate dentro e fuori regione (si veda la FAQ specifica);
- Non sono consentiti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute
Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e alle polizie locali.
QUANDO E’ POSSIBILE SPOSTARSI
- Lo spostamento deve avvenire in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00
- E’ possibile spostarsi per andare ad assistere un parente o un amico non autosufficiente, perchè rientra tra i motivi di “necessità”
- È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro
- E’ possibile fare la spesa in un comune diverso da quello in cui si abita. Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito.
- E’ possibile spostarsi per acquistare beni diversi da quelli alimentari. In basso riporteremo tutte le attività che rimarranno aperte.
- E’ possibile uscire per andare al lavoro, anche più volte al giorno ma si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, tramite l’autodichiarazione.
- E’ possibile usare la bicicletta per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi aperti. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.
- È possibile raggiungere il luogo di culto più vicino casa. L’accesso ai luoghi di culto è consentito, purché si evitino assembramenti e si assicuri tra i frequentatori la distanza non inferiore a un metro. Possono essere altresì raggiunti i luoghi di culto in occasione degli spostamenti comunque consentiti, cioè quelli determinati da comprovate esigenze lavorative o da necessità, e che si trovino lungo il percorso già previsto, in modo che, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine, si possa esibire o rendere la autodichiarazione prevista per lo spostamento lavorativo o di necessità. È altresì consentito partecipare alle funzioni religiose, nei limiti e nel rispetto degli specifici protocolli.
- E’ possibile uscire di casa con il proprio animale da compagnia, esclusivamente in prossimità della propria abitazione, ma senza creare assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.
- E’ possibile fare delle passeggiate, in quanto attività motoria, esclusivamente in prossimità della propria abitazione. Rimane il divieto di assembramento e quindi dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza minima di 1 metro fra le persone.
Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.
- E’ consentito l’accesso a parchi e giardini pubblici, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione.
È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia. Tra i parchi e i giardini pubblici rientrano anche i parchi e i giardini aperti gratuitamente al pubblico, afferenti a musei e ad altri istituti e luoghi della cultura. Resta inteso che la giustificazione di tutti gli spostamenti ammessi, in caso di eventuali controlli, può essere fornita nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione.
- È possibile spostarsi da un comune a un altro per andare a vedere o comprare autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- È possibile spostarsi da un comune a un altro per andare a vedere degli immobili da acquistare o prendere in affitto
- E’ consentita la consegna e il montaggio di mobili acquistati prima dell’introduzione delle restrizioni
BAR e RISTORAZIONE: [the_ad_placement id=”dentro-notizie-2-300×250″]
Sono sospesi i servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. E’ consentito l’asporto e il servizio a domicilio.
Resta consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri ospiti.
La vendita con asporto di cibi e bevande è consentita dalle 5.00 alle 22.00. Dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni; dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).
La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.
CONCESSIONARIE AUTO e OFFICINE
Le concessionarie auto, le officine e i venditori di parti di ricambio vengono considerate attività di prima necessità È consentito, quindi, raggiungere le concessionarie di autoveicoli per effettuare assistenza del veicolo, visionare o acquistare un veicolo, consegnare un veicolo da rottamare, fare test drive, ecc.
CENTRI COMMERCIALI
Per quanto riguarda i centri commerciali, le uniche attività aperte al loro interno sono gli alimentari, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai, mentre tutti gli altri negozi verranno chiusi.
PARRUCCHIERI e CENTRI ESTETICI
In zona rossa sono sospesi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere e centri estetici.
QUANDO È OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA
I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.
L’obbligo non è previsto per:
– bambini sotto i 6 anni di età;
– persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
– operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
– mentre si effettua l’attività sportiva (nei momenti di pausa dall’attività sportiva la mascherina va sempre indossata)
– mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
– quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.
Per maggiori informazioni è possibile leggere le FAQ sul sito del Ministero CLICCANDO QUI
LA LISTA COMPLETA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI APERTE IN ZONA ROSSA [the_ad_placement id=”dentro-notizie-3-300×250″]
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati x Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
- Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio al dettaglio di biancheria personale
- Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati
- Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori
- Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
- Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
- Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
– redazione –