Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018 il Decreto attuativo del Bonus pubblicità 2018 (DPCM del 16.05.2018 n. 90) contenente le regole e beneficiari del credito d’imposta, sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, inizialmente previsto dal Dl n. 50/2017e, poi, modificato dal collegato fiscale (legge 172/2017).
Come previsto dal DPCM del 16.05.2018 n. 90, possono beneficiare del credito d’imposta: i soggetti titolari di reddito d’impresa, i titolari di lavoro autonomo, gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore complessivo superi di almeno l’1% gli investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Come specificato nel testo, per “stessi mezzi di informazione” si intendono non le singole testate giornalistiche o radiotelevisive, ma il tipo di canale informativo stampa/ emittenti radio-televisive.
Una cosa a cui prestare attenzione è il fatto che nel caso di investimenti pubblicitari su entrambi i mezzi di informazione, l’incremento relativo all’investimento pubblicitario per il quale si chiede il credito d’imposta è verificato e calcolato distintamente in relazione ai due mezzi informativi, in ragione dei rispettivi incrementi percentuali.
In generale, il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, PMI e start-up innovative. Il credito d’imposta liquidato potrà essere inferiore a quello richiesto nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti richiesti con le domande superi l’ammontare delle risorse stanziate.
Per quanto riguarda gli investimenti agevolabili, sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente (investimenti incrementali). Inoltre, in sede di prima attuazione, sono altresì agevolabili gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel 2016. Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione, di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.
Modalità di accesso all’agevolazione.
Per accedere al credito d’imposta, gli interessati, nel periodo compreso dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, devono presentare un’apposita comunicazione telematica (con le modalità che saranno definite dal dipartimento per l’Informazione e l’editoria). Per l’anno in corso, la comunicazione telematica deve essere presentata a partire dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo al 24 luglio 2018 (data di pubblicazione del presente decreto), mentre per gli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 la comunicazione va effettuata in modo separato.