Lo Stato per favorire l’autonomia abitativa dei giovani di età inferiore a 36 anni si espone nella misura dell’80% sull’acquisto della “prima casa”; in particolare tale misura prevede diverse agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette per l’acquisto della “prima casa” e delle relative pertinenze, nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 ed il 31 dicembre 2022.
AGEVOLAZIONI PREVISTE
I giovani per l’acquisto della “prima casa” possono beneficiare di due forme di agevolazioni economiche:
- l’accesso al credito per l’acquisto della prima casa.
Attraverso il Fondo di Garanzia per la prima casa lo Stato dà accesso alla garanzia sull’80% della quota capitale del mutuo necessario ad acquistare casa, sostituendosi ad altri garanti anche nel caso in cui il soggetto richiedente non sia in possesso di un contratto a tempo indeterminato, agevolando le banche a concedere prestiti altrimenti considerati “a rischio” con l’applicazione di tassi agevolati.
- i benefici fiscali sulla tassazione applicata all’acquisto.
Oltre alla garanzia statale sul mutuo, il Bonus prima casa per i giovani under 36 prevede altre agevolazioni fiscali quali:
- per le compravendite non soggette a Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale
- per gli acquisti soggetti a Iva, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta al venditore. che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24;
- Iva al 4 per cento se si acquista casa dal costruttore che diventa credito di imposta;
- esenzione dall’imposta sostitutiva dello 0,25 % per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.
Come per gli altri atti di acquisto assoggettati all’imposta di registro proporzionale, anche quello di acquisto prima casa “under 36” è esente, inoltre, dall’imposta di bollo.
REQUISITI PREVISTI
Possono beneficiare delle agevolazioni i giovani che:
- non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato;
- hanno un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 40mila euro annui.
Inoltre è necessario che l’acquirente:
- abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile
- dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, nemmeno in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare
- dichiari, nell’atto di acquisto, di non essere titolare, neppure per quote o in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile posseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
Le agevolazioni previste per l’acquisto della prima casa vengono riconosciute, inoltre, solo qualora gli immobili acquistati rientrino nelle seguenti categorie catastali:
- A/2 (abitazioni di tipo civile)
- A/3 (abitazioni di tipo economico)
- A/4 (abitazioni di tipo popolare)
- A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare)
- A/6 (abitazione di tipo rurale)
- A/7 (abitazioni in villini)
- A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
I benefici si estendono anche per l’acquisto delle pertinenze dell’immobile principale, classificate o classificabili nelle seguenti categorie catastali (ma limitatamente a una sola pertinenza per ciascuna categoria):
- C/2 (magazzini e locali di deposito)
- C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse)
- C/7 (tettoie chiuse o aperte).
Possono accedere al bonus anche gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria.