Intervista alla dottoressa Teresa Lopardo dello Studio Viglione – Libretti & Partners di Sant’Arsenio sul bonus formazione 4.0
Cos’è il Credito d’imposta Formazione 4.0?
La misura è un’agevolazione fiscale strategica per le aziende che investono nella formazione dei propri dipendenti negli ambiti previsti dal Nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0, che costituisce uno dei tasselli del Recovery Fund italiano il cui fine è quello di assicurare un efficace utilizzo delle nuove tecnologie applicate ai processi produttivi e ai singoli modelli di business aziendali. La Legge di Bilancio 2021 è intervenuta nuovamente sul credito di formazione 4.0, prevedendo il riconoscimento dell’agevolazione fino al periodo in corso al 31 dicembre 2022.
Chi sono i soggetti beneficiari del Bonus Formazione 4.0?
Possono accedere al credito d’imposta per la formazione 4.0 tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, senza vincoli in merito a natura giuridica, settore di appartenenza, dimensione. Il bonus spetta anche agli enti non commerciali. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Quali sono le spese ammissibili?
L’agevolazione consente di finanziare le spese del personale impegnato in corsi di formazione e del personale impiegato come tutor o docente, i costi di esercizio (spese di viaggio, materiali e forniture, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature) e le spese generali. Sono ammissibili al credito d’imposta i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto formativo.
Quali attività di formazione possono essere erogate?
Le attività di formazione che danno diritto al credito d’imposta sono quelle finalizzate all’acquisizione e al consolidamento di competenze e conoscenze nelle tecnologie 4.0 riguardanti vendita e marketing, informatica, tecniche e tecnologie di produzione. In particolare le attività formative devono riguardare i temi previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0: Big Data e analisi dei dati, Cloud, Fog computing, cybersecurity, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, Internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali. Non possono essere agevolate le attività di formazione ordinaria o periodica che l’impresa organizza per conformarsi alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, di protezione dell’ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.
Quali sono i vantaggi del Bonus Formazione 4.0 per le imprese?
Formare è un’attività dispendiosa. Il bonus permette di ottenere un credito fino al 50% dei costi sostenuti, a seconda della dimensione dell’impresa. Precisamente, il credito sarà del:
- 50% delle spese ammissibili per le micro e piccole imprese con un limite massimo annuale di 300.000 euro;
- 40% delle spese ammissibili per le medie imprese con limite massimo annuale di 250.000 euro;
- 30% delle spese ammissibili per le grandi imprese con un limite massimo annuale di 250.000 euro.
La misura del credito d’imposta è aumentata al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati; rientrano in tale casistica, ad es. i soggetti privi da almeno 6 mesi di un impiego di lavoro regolarmente retribuito, i lavoratori fra 15 e i 24 anni, i lavoratori con più di 50 anni di età.
Come si accede al Bonus Formazione 4.0?
Il credito d’imposta spettante potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione mediante modello F24, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili, previo adempimento da parte dell’impresa degli obblighi di certificazione previsti. Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili dovrà risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Pertanto, i benefici per l’impresa sono sia di natura fiscale, potendo il credito essere utilizzato in compensazione con qualunque tributo, che strategico-operativa, potendo contare su personale maggiormente qualificato.