Le lavoratrici dipendenti madri con due o più figli possono accedere attraverso SPID, CNS o CIE all’applicativo reso disponibile dall’INPS per la comunicazione dei codici fiscali dei figli per non rischiare la revoca dell’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2023.
In particolare, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre è previsto l’esonero del 100 % della quota dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di 2 o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche part-time, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Tale esonero, previsto in forma sperimentale per il 2024, non è previsto per il lavoro domestico.
Si ha diritto a tale risparmio senza la presentazione di alcuna domanda ma semplicemente comunicando al proprio datore di lavoro o direttamente all’INPS il codice fiscale dei figli oppure le informazioni anagrafiche complete.
A tal fine è stata predisposta dall’INPS una funzione – Utility Esonero Lavoratrici Madri– sulla piattaforma telematica del sito dell’istituto (www.inps.it) attiva dal 6 maggio a cui si può accedere tramite identità digitale:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
- CIE (Carta di Identità Elettronica) 3.0.
La comunicazione può essere effettuata anche di persona recandosi direttamente all’Ufficio INPS.
Ovviamente, l’accesso all’utility è consentito esclusivamente alle lavoratrici madri per le quali risultano presenti, negli archivi dell’Istituto, i flussi di denuncia Uniemens, nei quali il datore di lavoro pur avendo esposto l’esonero spettante non abbia indicato i codici fiscali dei figli. Le lavoratici interessate dovrebbero ricevere dall’INPS una comunicazione tramite posta elettronica ordinaria, diversamente possono accedere all’utility autonomamente a partire dal 45esimo giorno dopo la fine del mese in cui il datore di lavoro ha inserito nei flussi Uniemens, per la prima volta, i codici relativi all’esonero contributivo madri, quindi ciò è possibile a partire dal mese successivo a quello della busta paga.
La compilazione della dichiarazione deve avvenire entro 7 mesi, dal primo giorno del mese successivo al mese di competenza in cui il datore di lavoro ha esposto per la prima volta l’esonero per la lavoratrice (ad esempio se lo sgravio è stato applicato a gennaio e comunicato nella denuncia Uniemens di competenza a febbraio, i 7 mesi partono dal 1° marzo per cui la scadenza della dichiarazione è fissata al 30 settembre).
L’INPS effettuerà dei controlli, pertanto l’assenza di dichiarazione o l’esito negativo delle verifiche sulle informazioni fornite, salvo integrazione della documentazione, comporta la revoca dello sgravio per la lavoratrice madre che rischia di dover restituire gli importi dei bonus anticipati dai datori di lavoro.