Il decreto Aiuti-ter, al fine di contrastare l’attuale crisi internazionale e l’emergenza energetica, ha previsto una ulteriore indennità una tantum di 150 euro da riconoscere, da parte dei datori di lavoro, ai lavoratori dipendenti con la retribuzione di competenza del mese di novembre 2022 (anche se corrisposta a dicembre 2022). In particolare, rispetto all’indennità 200 euro riconosciuta precedentemente cambiano i requisiti per poter accedere al beneficio.
L’indennità una tantum è riconosciuta automaticamente dal datore di lavoro in busta paga, previa acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore dipendente, con esclusione di coloro che hanno un rapporto di lavoro domestico, in cui si attesti la non titolarità di trattamenti pensionistici o la non appartenenza a nucleo familiare percettore di reddito di cittadinanza. A tal proposito, con il Messaggio del 20 ottobre 2022, n. 3806, l’Inps ha fornito le istruzioni applicative e i primi chiarimenti in merito al riconoscimento del bonus 150 euro.
Nello specifico, la norma prevede che ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l’importo di 1.538 euro, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro, anche nelle ipotesi in cui nel predetto mese vi sia copertura figurativa parziale.
Il bonus è riconosciuto anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’Inps; quindi l’indennità dovrà essere erogata al lavoratore anche laddove la retribuzione risulti azzerata a causa di eventi tutelati (ad esempio, CIGO/CIGS, assegno di integrazione salariale e CISOA o congedi parentali). L’indennità una tantum non potrà, invece, essere riconosciuta, pur sussistendo il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, nell’ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a causa della sospensione del rapporto di lavoro per eventi, previsti dalla legge o dalla contrattazione, non coperti da contribuzione figurativa a carico dell’Istituto (aspettativa non retribuita).
In particolare il bonus 150 euro sarà riconosciuto in via automatica dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti che rispettino le seguenti condizioni:
- avere una retribuzione imponibile ai fini previdenziali del mese di novembre 2022 non superiore a 1.538 euro;
- essere in forza presso il datore di lavoro nel mese di novembre 2022;
- non essere titolare di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione (condizione da certificare tramite apposita autodichiarazione da consegnare al datore di lavoro);
- non appartenere ad un nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza (condizione da certificare tramite apposita autodichiarazione da consegnare al datore di lavoro).
Inoltre, l’indennità una tantum:
- spetta nella misura di 150 euro anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale;
- spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
Il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro, secondo le indicazioni fornite dall’Inps, dovrà presentare la dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità. L’indennità di 150 euro non costituisce un costo per il datore di lavoro in quanto verrà conguagliata nell’F24 dello stesso mese di novembre 2022.
Per i lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo in presenza di determinati requisiti, l’Inps, con la Circolare n. 116/2022, precisa che il pagamento diretto dell’indennità una tantum da parte del medesimo Istituto, previa domanda dell’interessato, sarà residuale, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità nel mese di novembre 2022, ove spettante. Orbene, con la retribuzione di novembre 2022, i datori di lavoro dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS, laddove rispettino le condizioni ut supra riportate per la generalità dei lavoratori dipendenti.