E’ stato notificato questo pomeriggio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il ricorso con il quale la Regione Campania, rappresentata dal professore Francesco Marone, Ordinario di Diritto costituzionale e di Giustizia costituzionale presso l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, in affiancamento all’Avvocatura regionale, chiede alla Corte Costituzionale di dichiarare l’illegittimità costituzionale della legge Calderoli sull’autonomia differenziata (legge 26 giugno 2024, n. 86, pubblicata nella G.U.R.I. del 28 giugno 2024, n. 150).
A sostegno della richiesta il ricorso si articola in 15 motivi, riferiti sia al procedimento delineato dalla legge Calderoli per la sottoscrizione delle intese con le singole Regioni sia ai contenuti e agli effetti delle stesse intese e ai presupposti per l’attribuzione di forme di autonomia più ampie connessi alla determinazione dei LEP.
Tra i principali motivi di illegittimità si denuncia che la legge consente una devoluzione di competenze alle Regioni così ampia e incontrollata, anche in materie riguardanti diritti fondamentali e servizi di civiltà come la sanità, la scuola pubblica, la previdenza integrativa, la protezione civile, da minare la stessa sovranità dello Stato e rompere l’unità nazionale e l’eguaglianza dei cittadini delle diverse aree del Paese.
Si rileva che, come autorevolmente affermato dal Vicepresidente Emerito della Corte Costituzionale Paolo Maddalena, la legge costituisce “un enorme pericolo per l’unità giuridica e economica dell’Italia” e che il ruolo del Parlamento, unico garante dell’unità nazionale e dell’interesse generale, è del tutto svilito in favore del Presidente del Consiglio dei Ministri al quale viene affidato in esclusiva il potere di limitare l’oggetto delle intese.
In contrasto con le norme costituzionali che espressamente subordinano l’autonomia differenziata all’attuazione delle misure perequative previste per il superamento dei divari territoriali e al concreto finanziamento e attuazione dei LEP, la legge contiene mere affermazioni di principio sulla determinazione dei LEP, come confermato dalla espressa previsione di invarianza finanziaria.
“Le modalità attuative dell’art.116, comma 3 della Costituzione adottate dalla legge Calderoli ne tradiscono in realtà lo spirito, in quanto, invece di consentire un decentramento di funzioni in ottica di snellimento e di efficienza, determinano un sistema iniquo volto a realizzare non un progetto di autonomia, fattispecie lecita, ma più correttamente di secessione, evento illecito, che si colloca fuori dell’ordinamento costituzionale” come efficacemente segnalato in sede di audizione sul disegno di legge dalla professoressa Giovanna De Minico, Ordinaria di Diritto costituzionale presso l’Università Federico II di Napoli.
Per la Regione Campania vi è “una gravissima violazione del principio di legalità, in quanto l’ individuazione dei LEP viene affidata al Governo senza predeterminare alcun principio o criterio direttivo, in contrasto con la Costituzione e si affida l’intesa ad una trattativa con il Governo, mortificando il ruolo delle Conferenze, in violazione del principio di leale collaborazione e impedendo di verificare le ricadute dei singoli percorsi sull’insieme delle Regioni e su tutta la rete delle autonomie locali“.