Il Consiglio dei Ministri nella tarda serata di ieri ha approvato il Decreto Ristori quater che contiene nuove misure per il sostegno ai lavoratori e alle imprese in questo periodo di emergenza sanitaria e blocchi delle attività.
Il versamento del secondo acconto di Irpef, Ires e Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre per tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione. La proroga è estesa al 30 aprile per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica alle attività oggetto delle misure restrittive del DPCM del 3 novembre e a quelle operanti nelle Zone Rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall’andamento dello stesso.
È prevista la sospensione dei contributi previdenziali, dei versamenti delle ritenute alla fonte e dell’Iva che scadono nel mese di dicembre per tutte le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019. La sospensione si applica a tutte le attività economiche che vengono chiuse dal DPCM del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle Zone Rosse, per i ristoranti in Zone Arancioni e Rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle Zone Rosse.
Il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap viene prorogato dal 30 novembre al 10 dicembre 2020. La proroga dei termini delle definizioni agevolate prevista dal decreto “Cura Italia” viene estesa dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021. Si estende il termine per pagare le rate della Rottamazione ter e del “Saldo e stralcio” in scadenza nel 2020 senza incorrere nell’inefficacia della definizione agevolata.
Vengono introdotte modifiche per rendere più organico e funzionale l’istituto della rateizzazione concessa dall’agente della riscossione. In particolare, si prevede che alla presentazione della richiesta di dilazione consegua la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza e il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche o di avviare nuove procedure esecutive. Per le rateizzazioni richieste entro la fine del 2021, viene alzata a 100mila euro la soglia per i controlli e sale da 5 a 10 il numero di rate che, se non pagate, determinano la decadenza della rateizzazione. I contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali potranno presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro la fine del 2021.
Il saldo del prelievo erariale unico (PREU) sugli apparecchi delle sale gioco di settembre-ottobre 2020 può essere versato solo per un quinto del dovuto. La parte restante può essere versata con rate mensili e con la prima rata entro il 22 gennaio 2021.
La platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto si amplia con l’ingresso di varie categorie di agenti e rappresentanti di commercio. Viene erogata una nuova indennità una tantum di 1.000 euro agli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica e ad altre categorie, tra cui gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio.
È incrementata di 95 milioni di euro la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive. Per il mese di dicembre è erogata da Sport e Salute Spa un’indennità di 800 euro per i lavoratori del settore sportivo: lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Paralimpico.
Stanziati 350 milioni di euro per il 2020 per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi, tramite l’incremento del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali. Si incrementano di 90 milioni, per il 2021, la dotazione del fondo di parte corrente per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, di 10 milioni, per il 2020, la dotazione del Fondo per il sostegno alle agenzie di viaggio e ai tour operator le cui misure di sostegno sono estese alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (sightseeing). Si prevede che i ristori ricevuti dai fondi citati non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta.
Vengono stanziati oltre 62 milioni di euro per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, in particolare per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e per il pagamento degli straordinari dei caschi rossi. Altri 6,5 milioni di euro sono destinati al pagamento dei compensi accessori del personale militare, compreso quello medico e paramedico, impegnato nel contrasto dell’emergenza.
Alle Regioni a statuto ordinario viene assegnato un contributo per il 2020 di 250 milioni di euro destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno in corso. Si incrementa di 500 milioni, per il 2020, la disponibilità del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici. Viene istituito un fondo finalizzato a realizzare, nel 2021, la perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse con i provvedimenti emergenziali adottati nell’ambito dell’emergenza sanitaria, da destinare ai soggetti che con gli stessi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensioni fiscali e contributive e che registrano una significativa perdita di fatturato.
L’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello o scenario di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta l’applicazione delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore per un ulteriore periodo di 14 giorni, salva la possibilità, per la Cabina di regia, di ridurre questo ultimo termine.
– Chiara Di Miele –