Arrivano le istruzioni per il “Reddito di Libertà” destinato alle donne vittime di violenza in condizione di particolare vulnerabilità o di povertà. Si tratta di un fondo istituito per favorire percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne attraverso l’indipendenza economica.
Il reddito è riconosciuto dall’INPS con un contributo nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, in un’unica soluzione per massimo 12 mesi, entro il limite delle risorse assegnate a ciascuna Regione o Provincia autonoma. É destinato alle donne seguite dai Centri Antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai Servizi Sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, il contributo è finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per l’autonomia abitativa e personale, il percorso scolastico e formativo di eventuali figli e figlie minori. La misura, inoltre, è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito.
Destinatarie sono le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Al fine di facilitare la presentazione in via telematica delle istanze è stata predisposta una specifica piattaforma di collegamento con i Comuni italiani che permetterà di inoltrare l’istanza redatta dalla cittadina interessata. Saranno inoltrate dagli sportelli comunali solo ed esclusivamente le istanze debitamente compilate in ogni loro parte e sottoscritte dalle interessate. Non sarà presa in considerazione l’istanza non conforme allo schema di modello allegato alla presente circolare ovvero incompleta. Gli operatori comunali potranno richiedere l’esibizione del documento di identità qualora si renda necessario.
L’INPS in ogni caso può procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento dello stesso. La domanda per il Reddito di Libertà viene presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune competente per residenza, utilizzando il modello allegato alla presente circolare. L’operatore comunale è tenuto a provvedere al contestuale inserimento della domanda, accedendo al servizio online di presentazione della domanda stessa, raggiungibile sul sito, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei Comuni” e selezionando tra i risultati il servizio “Prestazioni sociali: trasmissione domande, istruzioni e software”.
Nel servizio “Prestazioni Sociali”, già utilizzato dai Comuni per la trasmissione delle domande di Assegno al nucleo Familiare e Maternità, sarà infatti presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà. Il rilascio del servizio, accessibile se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), sarà comunicato con apposito messaggio dell’Istituto.
Ai fini dell’erogazione della prestazione dovranno essere inserite, inoltre, le modalità di pagamento prescelte, selezionandole dall’apposito menu a tendina in cui è possibile scegliere il pagamento mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati alla richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata). In caso di pagamento su IBAN estero deve essere allegato un documento di identità del beneficiario e il modulo “Identificazione finanziaria Area SEPA”, reperibile sul sito istituzionale dell’INPS, timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera oppure corredato di un estratto conto o da una dichiarazione della banca emittente dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente.
In sede di acquisizione della domanda, il servizio svolgerà dei controlli sulla correttezza formale dei dati inseriti consentendo, al termine, l’invio e la registrazione sul sistema informativo dell’Istituto, nonché la stampa di una ricevuta di presentazione da consegnare all’interessata. Al 31 dicembre 2021, tutte le domande presentate e non accolte nel corso dell’anno per insufficienza di budget saranno definitivamente scartate.