Dopo la proroga di 24 mesi, il 3 agosto prossimo sarebbe scaduto il termine per effettuare gli adeguamenti degli Statuti alle disposizioni previste dalla riforma (D.Lgs n. 117/2017). La scadenza fissata in prossimità del mese più caldo dell’anno non era indubbiamente tra le migliori e numerosi enti si sono interrogati sulle eventuali conseguenze di un adeguamento non tempestivo, quindi successivo alla predetta scadenza.
Il problema è stato risolto e la Circolare del Ministero del Lavoro n. 13 del 31 maggio 2019 ha chiarito che l’adeguamento “postumo” non avrebbe comunque determinato la decadenza dalle agevolazioni previste per le ONLUS, le ODV e le APS.
Ora, però, il c.d. Decreto Crescita è intervenuto ancora una volta concedendo un’ulteriore “dilazione” dei termini per effettuare l’adeguamento degli statuti: la scadenza è fissata al 30 giugno 2020. La Legge di Conversione n. 34/2019 ha prorogato il termine per l’adeguamento degli statuti di circa dieci mesi.
Le Organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le ONLUS avranno così più tempo a disposizione per modificare i relativi statuti con le maggioranze semplici previste per le delibere dell’assemblea ordinaria. Si tratta di una rilevante semplificazione che però riguarda esclusivamente l’adeguamento alle disposizioni inderogabili. Viceversa, se l’ente del Terzo Settore coglie l’occasione per modificare lo statuto sulla base di proprie esigenze, e non solo secondo le indicazioni previste dalla Riforma (dal D.Lgs n. 117/2017), le maggioranze competenti a deliberare saranno quelle previste per l’assemblea straordinaria.
- Atto pubblico per la modifica dello statuto: solo per enti con personalità giuridica.
Se sarà rispettata la nuova scadenza del 30 giugno 2020, le delibere modificative degli statuti potranno essere assunte dalle assemblee ordinarie. Non è obbligatoria la forma dell’atto pubblico ad eccezione degli enti in possesso della personalità giuridica. Il chiarimento è stato fornito dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 20 del 27 dicembre 2018. Le delibere potranno quindi essere assunte nel rispetto delle maggioranze semplici previste dall’art. 21, comma 1 del Codice Civile. Le deliberazioni sono quindi valide anche in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
- Novità per gli statuti delle bande musicali anche non APS.
La novella prevede tra i soggetti che possono modificare lo statuto con le maggioranze semplificate anche le bande musicali, cioè le associazioni musicali, corali e bandistiche, anche se non organizzate in APS (Associazioni di Promozione Sociale). Solitamente le bande musicali esercitano l’attività nella forma di associazioni non riconosciute e quindi non rientrano tra gli enti iscritti negli appositi registri a cui l’art. 101, comma 2 del Codice del Terzo settore consentiva un adeguamento agevolato. Ora, per effetto della novella, anche i predetti enti associativi potranno adeguare gli statuti beneficiando della semplificazione essendo possibile assumere la relativa delibera con l’assemblea ordinaria degli associati.
- Adeguamento statuto per Imprese Sociali: la riapertura dei termini.
La possibilità per le imprese sociali di effettuare le modifiche statutarie agevolate (con assemblea ordinaria) era scaduta il 20 gennaio 2019. Ora la nuova disposizione riapre i termini individuando la scadenza con la medesima data prevista per gli altri enti, quindi il 30 giugno 2020.
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