Nuove regole per l’accensione dei riscaldamenti e limiti all’utilizzo degli impianti termici di climatizzazione nei luoghi pubblici. E’ quanto prevede il Piano nazionale di contenimento dei consumi del gas del Ministero della Transizione Ecologica e confermato anche con un decreto ministeriale.
Il decreto prevede quindi orari di accensione dei riscaldamenti ridotti di un’ora al giorno e accensione ridotta per un periodo più breve di 15 giorni. Prevista anche la diminuzione dei gradi massimi, infatti i valori di temperatura si riducono di 1°C.
Il nuovo regolamento ministeriale serve a creare risparmi utili sul piano nazionale ed europeo ma anche per far fronte ai possibili tagli delle forniture di gas. Secondo le proiezioni, con questa nuova manovra il risparmio dovrebbe arrivare fino a 5,3 miliardi di metri cubi di gas.
Per la stagione invernale 2022-2023, la data di accensione dei riscaldamenti verrà posticipata di 8 giorni, tra inizio novembre e fine dicembre, a seconda delle fasce in cui rientrano le regioni. E’ bene sottolineare che per determinare il fabbisogno termico, il territorio nazionale è stato suddiviso in 6 zone climatiche, sulla base media delle temperature giornaliere, designate dalle lettere dell’alfabeto da A a F.
La Campania rientra nella Zona C e D con alcuni dell’entroterra che rientrano nella fascia E. Per quanto riguarda il Vallo di Diano i comuni rientrano nella fascia D e i riscaldamenti possono essere accesi da oggi, 8 novembre, fino al 7 aprile per 11 ore. Fascia analoga per i comuni interni del Cilento mentre per la zona costiera e il Golfo di Policastro la fascia è la C con accensione dal 22 novembre fino al 23 marzo per 9 ore al giorno.
In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le Amministrazioni locali dei vari comuni, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati dal decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.
L’ordinanza non si applica agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali che non siano ubicate in stabili condominiali, agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido e agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili.
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