Il consigliere di maggioranza di Sant’Arsenio, Rosario Capozzolo, torna sulla questione delle aliquote fiscali comunali definendo inappropriate e fuori luogo le parole del vice sindaco di Sant’Arsenio, Andrea Annunziata, all’epoca dei fatti già consigliere delegato al bilancio e ai tributi.
“Puntare il dito contro l’ufficio economico finanziario – dichiara Capozzolo – per nascondere responsabilità che potrebbero risiedere anche altrove è poco onorevole soprattutto quando queste parole sono indirizzate a persone come i dipendenti del Comune di Sant’Arsenio che tutti i giorni svolgono al meglio il proprio dovere e vanno molte volte anche oltre il proprio orario di lavoro solo per il bene del Comune al quale appartengono.”
La vicenda ha inizio quando il Ministero dell’Economia e Finanza impugna le delibere comunali “ritardatarie”, fatte cioè dopo il 30 luglio, relative alle aliquote fiscali comunali per l’anno 2015. Nella lista anche Sant’Arsenio che a settembre fissava le aliquote tasi allo 01,5% per le abitazioni principali e relative pertinenze, e allo 0,1% quelle per gli altri fabbricati. Il tribunale amministrativo regionale qualche giorno fa si è pronunciato confermando la linea del Mef, e cioè modificare le aliquote entro il 30 luglio del 2015 altrimenti avanti con quelle dell’anno precedente. Così, come per San Pietro al Tanagro, anche per Sant’Arsenio si preannuncia una vicenda giudiziaria lunga.
Rosario Capozzolo però non sembra aver mandato giù la cosa e incalza “lo sport nazionale a Sant’Arsenio è diventato quello di scaricare le colpe sugli altri” alludendo anche ad altre vicende di questa amministrazione che definisce “discutibili, come quella di non ripristinare molti dei parcheggi che prima esistevano, a seguito dei lavori di ripavimentazione della piazza, che potrebbero portare danni economici in termini di mancato guadagno per le attività commerciali di Sant’Arsenio”
– Tania Tamburro –
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Pare strano che a Sant’Arsenio, ma anche a San Pietro al Tanagro, non siano convinti che il termine perentorio per l’approvazione delle aliquote e delle tariffe è disciplinato dall’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006. Infatti, la perentorietà è desumibile dal dato testuale della disposizione: “dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. Che sia termine perentorio si rileva dalla sanzione di inapplicabilità. In merito, si leggano la delibera n. 4 del 14 gennaio 2014 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Calabria; Cons. St., Sez. V, 17 luglio 2014, n. 3808). Poi, iniziare un giudizio innanzi al TAR da parte del Comune, con le notevoli spese che comporta, è veramente “temerario”. Attenzione alla Corte dei Conti… potrebbe chiamare a risarcire le spese…