La Regione Campania, lo scorso anno, ha trasmesso uno specifico format di rilevazione dei dati al fine di acquisire informazioni necessarie per il censimento e la mappatura dei beni contenenti amianto per conto del Ministero dell’Ambiente, attraverso schede di rilevazione, predisposte da ARPA Campania, che devono essere compilate e firmate dai proprietari dei manufatti contenenti amianto e trasmesse alla Direzione Regionale Ambiente ed Ecosistema.
A tal proposito il sindaco del Comune di Teggiano, Rocco Cimino, con un’apposita ordinanza ha disposto che i proprietari o amministratori di immobili con copertura in lastre di cemento amianto, nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile o compatta e i titolari o legali rappresentanti di unità produttive devono, entro 60 giorni dal 16 aprile (data di pubblicazione dell’ordinanza), provvedere ad effettuare il censimento degli stessi mediante l’utilizzo degli appositi modelli forniti dal Comune e disponibili sia presso l’Ufficio Ambiente sia presso l’Info–Point Comunale sia sul sito internet del Comune di Teggiano ( www.comune.teggiano.sa.it) e all’attuazione delle azioni e degli interventi previsti per eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica. Le schede compilate vanno indirizzate al Comune di Teggiano – Settore Ambiente in Piazza Municipio oppure presentate all’Ufficio Protocollo.
L’obbligo di ottemperare all’ordinanza è previsto anche per coloro che già sono stati destinatari di precedenti provvedimenti relativi al rischio di amianto. Per chi avesse già effettuato la valutazione del rischio amianto è possibile trasmettere la scheda di censimento con copia della documentazione già prodotta allegata o, in alternativa, l’indicazione di data e protocollo di acquisizione all’Ente.
Chiunque inoltre può presentare segnalazione scritta al Comune di Teggiano – Settore Ambiente, Piazza Municipio in caso di presenza di manufatti o coperture in cemento-amianto nel territorio comunale. Per l’inosservanza all’obbligo di informazione è prevista una sanzione amministrativa che va da 2.582,20 euro a 5.164,57 euro. La stessa inosservanza sarà inoltre perseguita ai sensi dell’art 347 del c.p.p. (Obbligo di riferire la notizia del reato).
L’ordinanza nasce dall’esigenza di evitare rischi per la salute pubblica e di tenere sotto osservazione costante ogni fonte d’inquinamento, tra cui quella generata dai materiali contenenti amianto libero o in materiale friabile che vanno bonificati previa predisposizione di un apposito piano di lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento e la messa in sicurezza dell’intero sito per evitare la dispersione di fibre nocive.
– Chiara Di Miele –