Il TAR Campania – Sezione staccata di Salerno ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dall’associazione Italia Nostra contro il Comune di Sanza, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, la Comunità Montana Vallo di Diano e la Regione Campania per annullare la delibera della Giunta comunale di Sanza del 2019, il nulla osta del Parco Nazionale del 2022, il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del 2023, il parere della Commissione Locale per il Paesaggio di Sanza del 2023, la determina di valutazione di incidenza del Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Sanza del 2019 relativi al progetto esecutivo dei lavori di sistemazione, miglioramento e messa in sicurezza della strada di accessibilità al Monte Cervati.
L’intervento controverso consiste nella sistemazione, nel miglioramento e nella messa in sicurezza dell’accessibilità al Monte Cervati mediante la realizzazione del pacchetto stradale costituito da fondazione in misto granulare stabilizzato e manto di copertura in conglomerato bituminoso, di cunette, di attraversamenti idraulici, di tombini, nonché mediante l’installazione di lampioni fotovoltaici, di una barriera stradale, di un sistema di controllo di accesso in corrispondenza di un preesistente percorso di collegamento del Vallo di Diano alla vetta del promontorio e al Santuario diocesano della Madonna della Neve all’interno dell’area classificata sia come Sito di Importanza Comunitaria “Monte Cervati, Centaurino e Montagne di Laurino” sia come Zona di Protezione Speciale “Monte Cervati e dintorni” nell’ambito della Rete Natura 2000.
L’associazione ambientalista lamentava che il progettato percorso stradale di accesso al Monte Cervati confliggerebbe con le prescrizioni restrittive dettate dal Piano di Gestione con riferimento ai SIC e alle ZPS della Rete Natura 2000 presenti all’interno del Parco Nazionale e che l’Ente Parco avrebbe compiuto la propria valutazione del progetto in carenza di istruttoria e avrebbe considerato come preesistente strada carrabile una mera pista da esbosco, avrebbe localizzato l’intervento controverso soltanto in zona classificata B1 e non anche in zona classificata A1 dal Piano del Parco, avrebbe assentito una trasformazione del territorio suscettibile di esporre l’area tutelata a fenomeni di turismo massivo, incompatibili con i valori naturalistici presidiati all’interno di essa.
Il ricorso di Italia Nostra è stato dichiarato irricevibile dal TAR stante la sua acclarata tardività, per essere stato notificato ben oltre il termine decadenziale.
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