Molte le novità annunciate dalla bozza del decreto sulle sanzioni che attua la legge delega per la riforma fiscale. In particolare vi è stata una riduzione in tema di sanzioni per le violazioni del sostituto d’imposta: dichiarazione omessa, infedele, integrativa e con documentazione falsa.
Per la dichiarazione annuale omessa è prevista la sanzione amministrativa nella misura del 120% (e non più nella misura variabile dal minimo del 120% al massimo del 240%) delle ritenute non versate per il periodo d’imposta, con un minimo di 250 euro. Qualora le ritenute relative ai compensi, agli interessi e alle altre somme, benché non dichiarate, siano state interamente versate, si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro. Prevista inoltre una nuova modalità di regolarizzazione: si applica la sanzione del 75% a patto che la dichiarazione omessa sia presentata con ritardo superiore a 90 giorni, ma comunque entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza per la notifica dell’avviso di accertamento. Se l’imposta non è dovuta si applica la sanzione minima di 250 euro.
Con riferimento alla dichiarazione infedele, integrativa e con documentazione falsa è comminata una sanzione del 70% (e non più dal 90% al 180%) della maggiore ritenuta dovuta o della differenza di credito che è stato utilizzato, con un minimo di 250 euro, qualora dal controllo della dichiarazione risulta un ammontare di compensi, interessi e altre somme che sono stati dichiarati inferiori a quello che è stato accertato.
Se il trasgressore presenta la dichiarazione integrativa non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, la sanzione è irrogata nella misura del 50% delle ritenute dovute, con un minimo di 250 euro.
Importante è il perfezionamento della procedura prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo. Inoltre, se la dichiarazione infedele è stata influenzata dall’utilizzazione di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici, raggiri o condotte simulatorie o fraudolente, la sanzione del 70% è aumentata dalla metà al doppio, cioè dal 105% al 140%. La sanzione del 70% è ridotta di un terzo se l’ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l’ammontare dei compensi, degli interessi e delle altre somme accertati e quello dichiarato per le stesse voci è complessivamente inferiore al 3% delle ritenute che non sono state versate e comunque di importo inferiore a
30.000 euro.
In tema di omessa indicazione dei percipienti, limitatamente alla dichiarazione omessa o infedele o integrativa presentata tardivamente, si applica la sanzione di 50 euro per ogni percipiente che non è stato indicato nel Modello 770 che è stato presentato o che avrebbe dovuto essere presentato. Per quanto concerne la rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati con società non residenti
nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, qualora emerga la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore normale previsto per l’esercizio della ritenuta, la sanzione del 70% (e non più del 90%) non si applica se, nel corso dell’accesso, dell’ispezione o della verifica o di altra attività istruttoria, all’amministrazione finanziaria sia consegnata la documentazione idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento che sono stati praticati. Viceversa, in caso di omessa comunicazione, viene comminata la sanzione del 70%.
Non ci sono state novità in tema di certificazione unica, per cui le sanzioni sono irrogate nella misura:
- di 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata; il termine è fissato al giorno 16 marzo. Per le certificazioni relative a dipendenti, collaboratori e pensionati, va rilasciata entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato nel caso di cessazione del rapporto di lavoro. La trasmissione in via telematica delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante il modello 730 precompilato può essere differita dal 16 marzo al termine di presentazione della dichiarazione di sostituto d’imposta, cioè entro il 31 ottobre.
- di 33,33 euro per ogni certificazione che è stata trasmessa con valori errati, ma che è stata sanata entro 60 giorni. Nel primo caso il limite ammesso massimo è di 50.000 euro e nel secondo di 20.000 euro. Se viene corretta l’errata trasmissione entro cinque giorni dal 16 marzo la sanzione non viene applicata. Se la certificazione è trasmessa correttamente entro 60 giorni dalla scadenza del 16 marzo, ovvero del 31 ottobre, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di 20.000 euro.