La definizione agevolata è una misura di tregua fiscale introdotta dal Governo per permettere ai contribuenti con un debito nei confronti dell’Erario di provvedere al pagamento delle somme stesse senza versare interessi, sanzioni o aggio.
I destinatari sono tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica. Sono inclusi altresì i sostituti d’imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, per legge, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti. La definizione agevolata è un salvagente destinato ai contribuenti che desiderano sanare le proprie posizioni debitorie con il vantaggio di escludere dal pagamento stesso sanzioni e interessi.
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha reso noto un nuovo calendario di scadenza delle rate, contenente proroghe e differimenti, ma rivolto esclusivamente a chi ha già aderito alla tregua fiscale. A tal proposito con un comunicato del 27 febbraio l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha rammentato che la legge di conversione del D.L. n. 215/2023 (decreto Mille proroghe) ha differito al 15 marzo il termine per effettuare il pagamento delle prime tre rate della definizione agevolata delle cartelle, senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della rottamazione quater. Importante è sottolineare che il differimento indicato è rivolto esclusivamente ai contribuenti che hanno già aderito alla tregua fiscale.
Secondo quanto stabilito dalla norma i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023, prima o unica rata, e il 30 novembre 2023 per la seconda rata, già slittati al 18 dicembre 2023 dalla legge n. 191/2023, si considerano tempestivi se effettuati entro venerdì 15 marzo. Entro lo stesso termine è possibile pagare anche la terza rata in scadenza il 28 febbraio 2024.
Per la scadenza del 15 marzo l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha previsto 5 giorni di tolleranza per la riscossione, pertanto il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro mercoledì 20 marzo. I giorni di tolleranza rispetto alle scadenze fissate sono concessi senza sanzioni o perdita di beneficio.
I pagamenti delle rate della rottamazione quater potranno essere eseguiti con “Paga on line”, tramite i canali telematici delle banche, ricevitorie, tabaccai, Poste Italiane o tutti gli altri servizi di pagamento aderenti al pagoPA.
Per i casi in cui il pagamento non venga eseguito o venga effettuato oltre il termine ultimo o per un importo inferiore rispetto all’importo previsto verranno meno i benefici della definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.