I datori di lavoro del settore privato che dal 1° gennaio 2024 assumono a tempo indeterminato giovani con meno di 30 anni hanno diritto, per 3 anni, ad uno sgravio del 50% sui contributi previdenziali a loro carico, ad esclusione di premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro annui. La misura è divenuta strutturale, pertanto non ha scadenza.
L’agevolazione è riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati operanti sul territorio nazionale in tutti i settori di attività economica. Risultano esclusi unicamente i rapporti di lavoro intermittente, occasionale, domestico e in apprendistato.
Per poter beneficiare dell’esonero, il datore di lavoro deve assumere giovani che non siano mai stati occupati con contratti a tempo indeterminato nel corso della loro vita lavorativa. Tale requisito deve essere soddisfatto solo al momento della prima assunzione.
Se il datore di lavoro assume a tempo indeterminato un lavoratore già occupato con un rapporto di lavoro agevolato può continuare a fruire del beneficio per il periodo residuo fino alla durata complessiva, indipendentemente dall’età del lavoratore.
L’agevolazione spetta per:
- le nuove assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato anche in somministrazione
- il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato (se ancora under 30)
- assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di studenti che, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro (in questo caso l’esonero è del 100% della contribuzione)
- attività di alternanza scuola lavoro
- periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore
- periodi di apprendistato di alta formazione e ricerca
Per i giovani apprendisti che vengono mantenuti in servizio, la durata massima del beneficio è pari a 12 mesi a partire dalla data di assunzione.
In particolare, il datore di lavoro:
- non deve aver licenziato personale nei sei mesi precedenti l’assunzione
- non deve licenziare nei 6 mesi successivi, per giustificato motivo oggettivo o a seguito di licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva
- deve essere in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi.
L’esonero contributivo spetta a prescindere dalla circostanza che l’assunzione derivi da un obbligo stabilito per legge o da contratto collettivo di lavoro. Il bonus non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.