L’accertamento delle imposte sui redditi o la contabilità in nero può scaturire anche da appunti personali e da informazioni che l’imprenditore appunta quotidianamente e a livello extracontabile, rappresentanti queste di per sè un valido elemento indiziario di infedele dichiarazione delle imposte.
Il rinvenimento di documentazione extracontabile e la mancata esibizione delle scritture contabili obbligatorie sono reputati dall’ente accertatore quali indizi gravi, precisi e concordanti e di infedele dichiarazione ed al contempo legittimano una ricostruzione induttiva dei ricavi, ai sensi dell’articolo 39 del Dpr n. 600/1973. Questo è stato recentemente confermato dalla Corte di giustizia tributaria con la pronuncia n. 957/2/2023.
In particolar modo un brogliaccio extracontabile costituisce un grave indizio, preciso e concordante poiché in grado di giustificare l’esistenza di imponibile in nero, non ufficiale, di contabilità parallela. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la contabilità in nero, costituita da appunti personali e da informazioni dell’imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario dotato di requisiti di gravità, precisione e concordanza, perché nella nozione di scritture contabili devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore ed il risultato economico dell’attività svolta, spettando poi al contribuente l’onere di fornire adeguata prova contraria.
Il brogliaccio extracontabile dell’imprenditore consente all’ente accertatore di:
- individuare una contabilità parallela;
- riscontrare la corrispondenza di alcune poste contabili tra la contabilità ufficiale e quella parallela;
- constatare che la contabilità parallela era stata redatta con la stessa metodologia di quella ufficiale
- dimostrare puntualmente le omissioni contabili e le ragioni che hanno permesso ai verificatori di giustificare l’utilizzo dell’accertamento induttivo.
L’accertamento induttivo permette all’Ufficio di avvalersi di presunzioni, prescindendo da quelle che risultano sulle scritture contabili. Ovviamente questa metodologia non può essere usata sempre, è ammessa solo in caso di falsità, incompletezza o inesattezza dei dati inseriti nella dichiarazione che viene rilevata dall’ispezione delle scritture contabili e da altre verifiche, dal controllo dell’esattezza, della completezza e dalla veridicità delle registrazioni contabili in base alle fatture e agli altri documenti e atti relativi all’impresa.
Dettagliatamente, per poter determinare le attività sottratte a tassazione tramite l’accertamento analitico induttivo è possibile seguire diversi metodi di ricostruzione indiretta raggruppabili in tre distinte categorie:
- ricostruzioni che sono basate sui fatti relativi alla movimentazione delle merci;
- ricostruzioni che sono basate sui dati che riguardano i fattori della produzione o altri elementi strutturali;
- ricostruzioni che sono basate su altri elementi di fatto o altri elementi documentali.