Rubrica a cura dell’ing. Michele Calandriello, delegato ACI di Sala Consilina e Segretario Regionale Studi CONFARCA Campania
Autotrasporto di merci in conto terzi – Modifica art.84 CdS – Iscrizione al REN Noleggi
- Il settore dei trasporti è caratterizzato da continue evoluzioni, talmente rapide e importanti da sembrare che ogni volta si stia assistendo a delle piccole rivoluzioni. Nello specifico di cosa parliamo?
Poco meno di due anni fa, precisamente il 22 febbraio 2022, con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1055 che ha introdotto significative modifiche ai regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009, si è vissuto un cambiamento epocale che ha completamente stravolto quelle che erano procedure consolidate da decenni sull’accesso alla professione ed al mercato del trasporto su strada.
Oggi, con la circolare MIT 25355 del 17/11/2023 la quale fornisce le indicazioni procedurali da seguire a seguito della modifica dell’art. 84 CdS, assistiamo all’apposizione di un’altra pietra miliare nel settore. Per completezza di informazione è doveroso precisare che tale modifica è contenuta nell’articolo 24 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni con legge 10 agosto 2023, n. 103, a seguito del recepimento della direttiva (UE) 2022/738 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022, relativa all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada e che a sua volta ha modificato la direttiva 2006/1/CE. Quindi nel dettaglio quest’ultima modifica riguarda i noleggi senza conducente.
- Quindi nel dettaglio quest’ultima modifica riguarda i noleggi senza conducente?
La grande svolta è rappresentata dal fatto che mentre prima della modifica il noleggio di autocarri, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati muniti di autorizzazione era consentito tra imprese italiane iscritte all’albo degli autotrasportatori e titolari di autorizzazioni, oggi questo limite viene meno essendo noleggiabili anche i veicoli elencati intestati ad imprese non iscritte all’albo purché esercenti attività di locazione senza conducente e regolarmente abilitate, anche con sede all’estero.
Infatti se ciò era possibile per quei veicoli trasporto cose con massa complessiva inferiore a 6 tonnellate, era invece totalmente vietato per i cosiddetti mezzi superiori.
Ciò amplia il possibile scenario commerciale di un’impresa di trasporto dato che è plausibile ipotizzare che il numero di veicoli pronti all’utilizzo aumenterà abbastanza velocemente nel prossimo periodo grazie al contributo che apporteranno le imprese di noleggio.
- Quindi si tratta solo di risvolti positivi per le imprese di trasporto?
Sicuramente, ma è importante valutare anche gli obblighi che ne derivano.
- Ci sono particolari condizioni o procedure da rispettare per adeguarsi?
Esatto. I commi 4-ter e 4-quater dell’art. 84 individuano le condizioni per il corretto utilizzo di questi veicoli:
- Il contratto di noleggio sia relativo alla messa a disposizione solo del veicolo e sia conservato a bordo dello stesso in originale o in estratto autenticato dal notaio;
- Il veicolo sia solo ed esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo utilizza per l’intera durata del contratto;
- Il veicolo sia condotto dal personale proprio dell’impresa utilizzatrice e se il conducente sia soggetto diverso dall’utilizzatore è obbligatorio tenere a bordo il contratto di lavoro oppure il suo estratto autenticato.
Inoltre quando una norma viene aggiornata è molto probabile che anche gli adempimenti collegati subiscano variazioni. Nel caso in esame la circolare MIT numero 0025355 del 17/11/2023 ha introdotto l’obbligo per le imprese utilizzatrici iscritti al REN di comunicare attraverso la nuova piattaforma denominata REN-Noleggi tutti i veicoli a noleggio e i loro relativi periodi di utilizzo entro e non oltre il 15 gennaio 2024 per i contratti già in essere e prima dell’immissione in circolazione per i contratti successivi a tale data. Viene costituito in sostanza un registro simile a quello già esistente per i veicoli leggeri dal 2014 con l’introduzione dell’art. 94 comma 4 bis. E come accade per i noleggi rientranti nell’art. 94, anche per l’art. 84 non è obbligatorio tenere a bordo del veicolo la ricevuta comprovante la registrazione al REN-Noleggi.
- Parlando di obbligo immagino vi siano anche delle sanzioni in caso di mancato adempimento?
Assolutamente c’è da prestare la massima attenzione. Il mancato rispetto di anche una delle tre condizioni prima esposte porta alla sanzione amministrativa da 430 a 1731 euro più la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi.
- E riguardo la mancata registrazione al REN-Noleggi?
Il Ministero dell’Interno, con circolare Prot. n. 300/STRAD/40202.U/2023, ha confermato che al momento non è prevista alcuna sanzione diretta, ma ciò non deve indurre in tentazione di considerarsi esonerati per due ordini di ragione:
- il comma 6 dell’art. 84 assegna al Ministero dei Trasporti, di concerto col dicastero dell’Interno, il compito di adottare uno specifico decreto per l’individuazione di ulteriori criteri e/o condizioni limitative, pertanto trovarsi inadeguati potrebbe portare spiacevoli conseguenze;
- è stato ampiamente chiarito che l’utilizzo di questi veicoli rientra nel conteggio della capacità finanziaria che l’impresa deve possedere ai sensi dell’art. 7 del Regolamento /CE) n. 1071/2009 e il mancato rispetto di questo requisito comporta una sanzione da 1930 a 5800 euro oltre l’avvio del processo di verifica che potrebbe portare alla sospensione o in casi estremi al ritiro dell’autorizzazione.
- Possiamo fare un esempio pratico?
Ipotizziamo che l’impresa Alfa, intestataria a vario titolo di 2 autoveicoli superiori e con una capacità finanziaria di 20000 euro in scadenza al 31/1/2024, stipuli un contratto di noleggio per un veicolo di stessa tipologia dall’1/1/2024 al 30/6/2024 e un altro contratto singolo dall01/2/2024 al 31/1/2025. Per calcolare se la capacità finanziaria è adeguata bisogna conteggiare 9000 euro per il primo veicolo e 5000 euro per ogni veicolo successivo e rapportare il totale ai diversi periodi a seconda dei veicoli utilizzati:
- 9000 euro + 5000 euro = 14000 euro fino al 31/12/2023 (SODDISFATTO)
- 9000 euro + 5000 euro + 5000 euro = 19000 euro dall’1/1/2024 al 31/1/2024 (SODDISFATTO)
- 9000 euro + 5000 euro + 5000 euro + 5000 euro = 24000 euro dall’1/2/2024 al 30/6/2024 (NON SODDISFATTO)
Prima di destinare alla circolazione il quarto mezzo l’impresa deve adeguare la propria capacità finanziaria.
Per maggiori informazioni e viaggiare con i veicoli sicuri di aver adempiuto a tutto quanto richiesto dalla normativa di settore è possibile rivolgersi alla Delegazione ACI di Sala Consilina in via Santa Maria della Misericordia, telefonando al numero 0975/22292 o visitando il sito www.agenziaricciardonesrl.it