Ripartono gli appuntamenti con il Notaio Giuseppina Di Novella occupandoci di un tema di notevole interesse, capire quali strumenti giuridici mette a disposizione il nostro ordinamento alla persona che, capace di intendere e di volere, decide di programmare l’amministrazione del proprio patrimonio per il futuro ed eventualmente anche nell’ipotesi in cui la sua capacità di agire sia compromessa.
Ultimamente, soprattutto a seguito della recente pandemia da Covid, è aumentata la preoccupazione di trovare soluzioni idonee nelle ipotesi cui, temporaneamente o definitivamente, non si è più in grado di amministrare personalmente il proprio patrimonio. In questi casi però bisogna distinguere se l’impedimento incida o meno sulla capacità di intendere e di volere del disponente. Se l’impedimento non incide sulla sua capacità di agire, è possibile conferire ad una persona di propria fiducia procura speciale per il compimento di un solo atto o procura generale per il compimento di tutti gli atti di amministrazione ordinaria, straordinaria e di disposizione del proprio patrimonio.
- La procura, sia speciale che generale, ha un termine di scadenza?
No, generalmente entrambe le tipologie di procura sono rilasciate a tempo indeterminato, a meno che il mandante non decida di apporvi un limite temporale. Inoltre la procura è sempre revocabile ed anzi, anche in assenza di revoca, il soggetto rappresentato non perde la propria capacità d’agire, potendo decidere di compiere egli stesso l’atto, ad esempio presenziare e sottoscrivere personalmente un atto di compravendita, per il quale aveva rilasciato procura speciale in precedenza. La procura sia speciale che generale però si estingue con la morte del rappresentato.
- Cosa succede poi se la persona che ha rilasciato procura diviene incapace di intendere e di volere?
Questa condizione potrebbe invalidare sia la procura speciale che la procura generale qualora sia stato aperto un procedimento di nomina giudiziale di un tutore, un curatore o un amministratore di sostegno o si agisca in giudizio per invalidare gli atti posti in essere dal procuratore. Per cui il legislatore prevede la possibilità per la persona che voglia tutelarsi in vista di una futura incapacità di ricorrere all’atto di designazione dell’amministratore di sostegno.
- E dunque, quali sono le caratteristiche dell’atto di designazione dell’amministratore di sostegno?
L’ordinamento consente alla persona fisica capace di intendere e di volere di designare un soggetto di particolare fiducia a cui affidare la cura della propria persona e dei propri interessi patrimoniali in previsione della propria eventuale futura incapacità, anche temporanea. L’amministratore di sostegno può essere designato dal disponente sia per atto pubblico che per scrittura privata autenticata e il Giudice Tutelare, verificatasi l’ipotesi di incapacità e a seguito dell’apposito ricorso, terrà conto della scelta compiuta dal beneficiario stesso nella nomina dell’amministratore di sostegno. Come la procura, anche l’atto di designazione può essere revocato in qualsiasi momento, salvo l’incapacità del soggetto designante.
- Ci sono anche delle proposte da parte del Notariato Italiano di ulteriori strumenti giuridici?
Da tempo il Notariato si sta occupando dello studio degli strumenti più adeguati alle richieste di chi intende decidere per il proprio futuro. Un esempio è il “mandato di protezione”, proposta normativa, già recepita da alcuni ordinamenti europei, rivolta a chi, in vista della propria futura incapacità, voglia conferire ad un soggetto il mandato con rappresentanza ad amministrare il proprio patrimonio e per la cura della propria persona. Potrebbe essere conferito ad una o più persone, con poteri congiunti o disgiunti o con attribuzione a ciascun mandatario dell’amministrazione di una parte determinata del patrimonio, ovvero della sola cura della persona del mandante. Il mandato di protezione dovrebbe essere conferito con atto pubblico in presenza di due testimoni a pena di nullità. La differenza sostanziale con la procura sta nella natura del mandato, cioè un contratto sottoscritto anche dal mandatario il quale assume l’obbligo di compiere uno o più atti giuridici o anche di amministrare l’intero patrimonio del mandante seguendo le indicazioni di quest’ultimo. Pertanto risulta uno strumento utile, in quanto, nell’ipotesi di sopravvenuta incapacità, consente all’interessato di organizzare con modalità e tempi da lui ritenuti più idonei, informando il mandatario di tutta la sua situazione finanziaria ed economica, l’amministrazione dei suoi beni e la cura della sua persona. È, al momento, solo una proposta del Notariato Italiano che, si auspica, possa diventare legge in tempi brevi.