L’Agenzia delle Entrate, tramite le FAQ pubblicate lo scorso 22 maggio, ribadisce l’esclusione delle persone fisiche dal pagamento dell’Irap per l’anno d’imposta 2022.
L’Irap, ossia l’imposta regionale sulle attività produttive, applicata sul valore della produzione ad oggi avrà come destinatari le sole società di capitali o di persone, gli enti commerciali, gli studi professionali associati ed infine gli enti del terzo settore. Si rammenta che il presupposto dell’imposta è l’esercizio abituale di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
L’Agenzia ha precisato che dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022 l’IRAP, disciplinata dal DM n. 446/1997 non è più dovuta dai seguenti soggetti:
– persone fisiche che esercitano attività commerciali
– esercenti arti o professioni indicate nelle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 3 dello stesso decreto legislativo n. 446/1997
L’abolizione dell’Irap per le suindicate tipologie di soggetti porta ad un doppio beneficio:
– la riduzione della pressione fiscale per contribuenti soggetti ad aliquota progressiva ed obbligati al versamento dei contributi previdenziali
– riduzione del contenzioso in tema di Irap
Il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2008 ha stabilito i termini per la presentazione del modello Irap per i soggetti che ne sono destinatari, in particolare:
– per le società di persone e per le associazioni il termine è fissato al 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
– per i soggetti all’imposta sul reddito delle società e per le Pubbliche Amministrazioni il termine è fissato nell’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.