In data 20 aprile, con la circolare n.10, l’Agenzia delle Entrate comunica che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali per interventi edilizi, l’affidamento dei lavori di importo superiore a 516mila euro, solo alle imprese in possesso della cosiddetta Certificazione SOA, ossia l’attestazione di qualificazione obbligatoria per la partecipazione alle gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori. L’attestazione ha validità quinquennale, previa verifica e conferma della validità al terzo anno.
In relazione ai bonus edilizi, l’esecuzione dei lavori ad imprese edili certificate deve essere affidata tenuto conto del seguente scadenzario:
- a decorrere dal 1°gennaio e fino al 30 giugno 2023:
- a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente Certificazione SOA;
- a imprese che, al momento della firma del contratto di appalto o subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione
- a decorrere dal 1° luglio
- esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA.
Per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti redatti prima di tale data è possibile beneficiare degli incentivi fiscali a prescindere dalla Certificazione SOA, anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2023.
Per i contratti conclusi a decorrere dal 21 maggio 2022 è possibile usufruire dei predetti incentivi fiscali, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023, allorché le imprese abbiano ottenuto la certificazione SOA o abbiano firmato un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione, entro la stessa data. Per le spese sorrette a decorrere dal 1° luglio 2023, la detrazione spetta se le imprese hanno la Certificazione SOA.
L’indicata circolare dell’Agenzia delle Entrate spiega in dettaglio come la certificazione SOA comprenda sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio della opzione dello sconto in fattura o cessione del credito, attinenti agli interventi previsti tanto dal Superbonus che dai bonus edili diversi da questo. Inoltre, nella stessa viene chiarito che per l’individuazione dei lavori di importo superiore a 516mila euro per i quali si richiede obbligatoriamente la Certificazione SOA, bisogna considerare l’importo dei lavori al netto dell’IVA.
Le imprese che operano nel campo dell’edilizia potranno ottenere la Certificazione SOA dimostrando all’Organismo di Attestazione il possesso di determinati requisiti:
- iscrizione al Registro delle Imprese;
- assenza di procedure concorsuali;
- regolarità per quanto concerne la normativa antimafia e i requisiti di moralità professionale, quali: assenza di condanne per i titolari, i rappresentanti legali, i direttori tecnici, i soci di società di persone;
- regolarità nello svolgimento dell’attività d’impresa ed assenza di false dichiarazioni, gravi infrazioni in materia di sicurezza sul lavoro, irregolarità fiscali, sanzioni interdittive;
- regolarità circa la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei disabili;
- regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- requisiti di capacità economica;
- requisiti di capacità tecnica.
L’Organismo di Attestazione autorizzato dalla AVCP (Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici) controllata la validità della documentazione presentata e gli ultimi 10 esercizi di attività dell’impresa rilascia la Certificazione SOA.