Da martedì 2 maggio sarà disponibile sul portale dell’Agenzia delle Entrate la versione precompilata del Modello 730 del 2023 per i redditi 2022, attraverso il quale lavoratori e pensionati, entro il 30 settembre, potranno comunicare i dati relativi ai guadagni percepiti nell’anno precedente.
In particolare, il sostituto d’imposta (datore di lavoro o l’ente pensionistico), previo conguaglio 730 trattiene o rimborsa le somme dovute. Per i lavoratori dipendenti, il sostituto d’imposta, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, effettuerà in busta paga i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca. Il rimborso sarà invece sempre corrisposto in busta paga, per colori i quali trasmettano la dichiarazione successivamente, alla prima retribuzione utile. Per i pensionati il rimborso verrà effettuato dall’INPS a partire dal mese di agosto o di settembre.
La dichiarazione dei redditi può risultare:
- a credito ed in tal caso spetta il rimborso 730 che richiesto all’Agenzia delle Entrate verrà erogato secondo un calendario sulla base alla data di presentazione del modello 730;
- a debito, in tal caso l’importo che risulta dal calcolo del 730 sarà trattenuto dal sostituto d’imposta. Nel caso di 730 presentato in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, la somma dovrà essere versata con il modello F24;
- neutra, ovvero con un saldo zero.
Qualora dal 730 precompilato risulterà un credito da rimborsare, il contribuente otterrà il pagamento direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. Se, invece, risulterà un debito, il sostituto d’imposta attuerà la trattenuta.
La presentazione del Modello 730 può avvenire con l’assistenza di un intermediario abilitato, di un centro CAF o di un commercialista, che procederanno all’invio, oppure si potrà procedere inoltrando la precompilata autonomamente attraverso il portale digitale dell’Agenzia delle Entrate. Il rimborso verrà effettuato dal sostituto d’imposta. Dettagliatamente:
- l’Agenzia delle Entrate trasmette all’indirizzo telematico del datore di lavoro i Modelli 730-4;
- se non vi è obbligo di effettuare il rimborso in busta paga, l’azienda, entro 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione, lo comunicherà telematicamente all’ADE.
L’IRPEF a credito risultante dal modello 730 sarà erogato dal datore di lavoro nella prima retribuzione utile o comunque nella paga di competenza del mese successivo quello di ricezione del 730-4. Le somme anticipate dal datore di lavoro saranno recuperate dall’azienda in sede di liquidazione del modello F24 nel mese successivo a quello di effettuazione dei rimborsi.
Con la presentazione del Modello 730 integrativo il datore eseguirà il conguaglio a credito nella retribuzione del mese di dicembre, a meno che il rapporto non cessi in una data antecedente, nel qual caso il rimborso avverrà nell’ultimo cedolino paga. Per i lavoratori dipendenti che hanno più rapporti di lavoro, il datore che eroga la retribuzione più elevata si occuperà del rimborso in busta paga.
Dunque, i lavoratori dipendenti con sostituto d’imposta riceveranno il rimborso 730 direttamente in busta paga il mese successivo a quello di presentazione del Modello:
- per il Modello 730 presentato entro il 31 maggio, il rimborso avverrà nel mese di giugno;
- per il Modello 730 presentato entro il 30 giugno, il rimborso avverrà nel mese di luglio;
- per il Modello 730 presentato entro il 31 luglio, il rimborso avverrà nel mese di agosto;
- per il Modello 730 presentato ad agosto, il rimborso avverrà nel mese di settembre;
- per il Modello 730 presentato entro il 2 ottobre, il rimborso avverrà nel mese nel mese di ottobre.
Ai pensionati il rimborso 730 sarà erogato direttamente dall’INPS nella seconda mensilità successiva.
Qualora la presentazione del Modello 730, precompilato od ordinario, avvenga senza l’indicazione del sostituto d’imposta, il rimborso sarà effettuato in tempi più lunghi direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente indicato dal contribuente.