Acquisto della prima casa per i più giovani. Il notaio Giuseppina Di Novella approfondisce la tematica risolvendo i principali dubbi che possono ricorrere in questa importante circostanza.
- Quali sono le novità in tema di acquisto della prima casa per i giovani?
Al fine di incentivare l’acquisto della prima casa di abitazione, il decreto legge n. 73/2021, noto come decreto “Sostegni bis”, ha introdotto delle agevolazioni fiscali, meglio conosciute come “agevolazioni prima casa under 36” prorogate dalla legge di bilancio 2023 sino al 31 dicembre 2023, in materia di risparmio di imposte sia per l’acquisto (della piena proprietà, della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione) che per l’accesso al credito.
- In cosa consistono le agevolazioni “Prima casa under 36”?
La norma prevede, per gli atti di acquisto a titolo oneroso della prima casa da parte dei giovani che non abbiano ancora compiuto nell’anno solare 36 anni di età, l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, catastale e ipotecaria. Nel caso di acquisto prima casa soggetto ad Iva, oltre tale esenzione, viene riconosciuto un credito d’imposta pari all’Iva corrisposta al venditore in fase di acquisto. La norma prevede poi dei vantaggi fiscali anche per i mutui a cui ricorrono i giovani under 36 per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione della prima casa di abitazione, consistenti nell’esenzione dal pagamento dell’imposta sostitutiva dello 0,25%. Inoltre è riservata ai giovani la possibilità di contrarre un mutuo con la garanzia dello Stato fornita tramite la Consap, società totalmente partecipata dal Ministero dell’Economia e delle finanze, per un importo garantito fino all’80% della quota capitale del mutuo.
- Quali sono i requisiti soggettivi per poter beneficiare delle agevolazioni “Prima casa under 36”
Le agevolazioni si applicano ai giovani che non abbiano ancora compiuto 36 anni di età nell’anno solare in cui l’atto di compravendita viene stipulato ed abbiano un indicatore ISEE non superiore a 40.000 euro annui. A questi requisiti si sommano quelli già previsti dalla disciplina delle agevolazioni “prima casa”, ossia la necessità che l’acquirente abbia o stabilisca la propria residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui si trova l’immobile, che non sia titolare di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare e che non sia titolare, in tutto il territorio nazionale, di altro immobile acquistato per il quale abbia usufruito delle stesse agevolazioni “prima casa”. In caso contrario, è necessario vendere l’immobile preposseduto entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
- E i requisiti oggettivi?
Sono i medesimi requisiti previsti dalle disposizioni che disciplinano le agevolazioni “prima casa”. Quindi il fabbricato deve appartenere a determinate categorie catastali (da A/2 ad A/7 e A/11) mentre le pertinenze dell’immobile principale devono essere classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Dette pertinenze posso essere acquistate anche con un atto separato rispetto alla compravendita della “prima casa”.
- Che riscontro ha avuto tale misura nella prassi?
L’intenzione del legislatore di agevolare i giovani nell’acquisto della loro prima casa di abitazione attraverso un risparmio di costi iniziali, unito ad una maggiore accessibilità al finanziamento bancario, è stata accolta favorevolmente con un ottimo riscontro in termini numerici. Per questo motivo tale misura è stata prorogata più volte, per il momento fino al 31 dicembre 2023, e già si ipotizza di trasformarlo da provvedimento “straordinario” in una misura “a regime”, quindi senza scadenze temporali. In conclusione possiamo affermare che la strada è quella giusta, risposte concrete a problemi reali.