“Smart & Start Italia” è l’incentivo che sostiene la nascita e lo sviluppo delle start up innovative, finanziando progetti compresi tra 100.000 e 1,5 milioni di euro. Il MISE con la Circolare n. 253.833 ha decretato la possibilità per le start up innovative di trasformare una quota del finanziamento agevolato in fondo perduto disciplinandone, altresì, le modalità di richiesta.
AL VIA LE DOMANDE A PARTIRE DAL 14 LUGLIO
La possibilità di conversione è concessa alle start up finanziate con “Smart & Start Italia”, l’incentivo di Invitalia dedicato alle imprese ad alto contenuto di innovazione. Specificatamente, le start up già ammesse alle agevolazioni possono chiedere di trasformare in fondo perduto una quota del mutuo se nella società vengono realizzati investimenti in capitale di rischio nella forma di investimento in equity, ovvero di conversione in equity di uno strumento in forma di quasi-equity da parte di investitori terzi o di soci persone fisiche.
La domanda di conversione può essere presentata solo successivamente all’erogazione a saldo delle agevolazioni. È ammessa, in ogni caso, la presentazione di un’unica richiesta di conversione per impresa beneficiaria, a fronte di un’operazione di investimento, attuata o da investitori terzi o da soci persone fisiche.
Le richieste di trasformazione di una quota del finanziamento agevolato, dopo le opportune verifiche, vengono deliberate dal gestore che procede all’adozione del provvedimento di accoglimento. Viene definito l’ammontare del contributo a fondo perduto concedibile e successivamente viene ridefinito il piano di ammortamento del residuale finanziamento agevolato concesso. Qualora alla data di presentazione della richiesta di conversione l’operazione non risulti ancora perfezionata con il versamento all’impresa beneficiaria delle risorse destinate all’operazione stessa, l’efficacia del provvedimento di accoglimento è condizionata al richiamato perfezionamento, che deve intervenire entro e non oltre 6 mesi dalla data del suddetto provvedimento.
L’investimento nel capitale di rischio:
- deve perfezionarsi entro 5 anni dalla concessione dell’agevolazione;
- nel caso di apporto da parte di investitori terzi, non deve determinare una partecipazione di maggioranza nel capitale della start-up;
- deve essere di almeno 80.000 euro;
- avere una durata minima di tre anni;
- essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro.
Nello specifico, il finanziamento agevolato è convertibile fino a un importo del 50% delle somme apportate dagli investitori terzi e, comunque, non oltre il 50% del totale delle agevolazioni concesse alla start up.
La richiesta del finanziamento può essere presentata da:
- start up innovative di piccole dimensioni, costituite da non più di 60 mesi ed iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese;
- team di persone fisiche che vogliono costituire una start up innovativa in Italia, anche se residenti all’estero, o cittadini stranieri in possesso dello “start up Visa”;
- imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede sul territorio italiano.
Questa novità arricchisce l’insieme di vantaggi offerti da “Smart & Start Italia”, dal 2015 infatti la misura ha ricevuto domande da parte di 4.000 start up innovative, di cui il 35% sono state finanziate, con la creazione di circa 7.200 posti di lavoro. La regione più rappresentata è la Lombardia con il 22% delle imprese agevolate, seguita dalla Campania con il 14% e dal Lazio con il 10%, con particolare riguardo a determinati settori di attività come l’e-commerce o il cloud computing. Inoltre, circa il 20% dei progetti finanziati sono in linea con le sfide lanciate dal PNNR per la realizzazione della rivoluzione verde e della transizione ecologica.
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