Il prossimo 29 giugno rappresenterà l’ultima data per poter usufruire di alcune agevolazioni legate alla pandemia causata dal Covid-19. In particolar modo entro fine mese termina l’ultimo rinvio trimestrale per documenti ed adempimenti scaduti entro il 31 marzo dell’anno corrente. Dunque dopo tale data tutti i documenti o adempimenti non validi dal 1° aprile dovranno seguire i termini di scadenza imposti nel periodo ordinario pre-Covid. Specificatamente:
- I documenti e gli adempimenti legati alle auto, patenti, revisioni delle stesse ed infine visite mediche sono da elencare tra gli assolvimenti da realizzare entro il 29 giugno. Oltre detta data si ritorna alle ordinarie scadenze previste.
- Nel caso di patente scaduta, se la scadenza è avvenuta tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2022 si può usufruire della proroga per il rinnovo fino al 29 giugno. Se invece il documento ha scadenza successiva al 31 marzo 2022, la proroga non è valida.
- Analogo termine di scadenza vige per il foglio rosa. In particolare per chi ha il foglio rosa in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 vale la proroga fino al 29 giugno 2022.
- Al contrario, per la revisione auto la proroga di 10 mesi per i controlli previsti fra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 è già scaduta il 30 aprile 2022, perciò per le revisioni sono già in vigore i termini ordinari pre-Covid (4 anni dalla prima immatricolazione, poi ogni 2 anni).
- Entro il 29 giugno vanno rinnovati tutti i CQC (carte di qualificazione necessarie ai conducenti professionali di mezzi pesanti) e i CFP (certificati di formazione professionale) per il trasporto di merci pericolose scaduti nel periodo 31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022, che usufruiscono quindi della proroga. Se la scadenza è successiva al 31 marzo 2022 non c’è proroga, così come per le patenti o i CQC non italiani.
- I certificati medici necessari per la domanda di conseguimento della patente il cui termine di scadenza trimestrale o semestrale è compreso fra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022 hanno validità fino al 90° giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza, quindi fino al 29 giugno 2022.
- Vale la proroga fino al 29 giugno anche per chi deve effettuare le visite mediche passando per la Commissione medica locale e aveva il permesso provvisorio – rilasciato viste le lunghe liste di attesa – in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022.
La data indicata quale ultima generale proroga da Covid per la posposizione dei termini di scadenza è dunque il 31 marzo 2022, in quanto tale data rappresenta il giorno in cui istituzionalmente lo stato di emergenza sanitaria è cessato, stando a quanto riportato nel Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022, in cui il Consiglio dei Ministri ha disposto la fine dello stato di emergenza. Uno stato di emergenza che appare, però, soltanto formalmente superato.