Il disegno di legge di conversione del Decreto Energia, recante “Misure economiche e umanitarie a fronte della crisi Ucraina”, incassa la fiducia del Senato e passa all’esame della Camera. Al suo interno è previsto anche un nuovo requisito per il Superbonus 110%.
L’art. 10-bis aggiunto dal Senato nel corpo del Decreto Energia prevede un nuovo adempimento per utilizzare il Superbonus 110% e gli altri bonus edilizi indicati all’art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio.
L’articolo in questione preannuncia che nel caso di realizzazione di lavori che abbiano un importo superiore a 516.000 euro (dalla formulazione, sembrerebbe si faccia riferimento all’importo dei lavori complessivo relativo alla pratica edilizia attivata) e per i quali viene chiesta la possibilità di accedere agli incentivi del 110%, le imprese esecutrici dovranno dotarsi di particolari qualificazioni rilasciate da appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC, cd. Attestazione SOA, così come previsto all’art. 84 del Codice dei contratti.
ATTESTAZIONE SOA: REGIME TEMPORALE DI APPLICAZIONE
In via transitoria, tale requisito entrerà in vigore dall’1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023.
Pertanto, le imprese esecutrici, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (in caso di imprese subappaltatrici del contratto di subappalto) dovranno essere in possesso:
- della occorrente attestazione SOA;
- del documento che attesta l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA.
Fermo restando che in tale ultima ipotesi la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dall’1 luglio 2023 sarà condizionata all’effettivo ed avvenuto rilascio dell’attestazione di qualificazione all’impresa esecutrice.
A decorrere dall’1 luglio 2023 il riconoscimento degli incentivi fiscali sarà, effettivamente, subordinato all’impiego di imprese esecutrici in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto (in caso di imprese subappaltatrici del contratto di subappalto), della necessaria Attestazione SOA.
Sono previste delle esclusioni: le disposizioni considerate nel periodo transitorio non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Energia, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 c.c., anteriori alla data di entrata in vigore della legge di conversione stessa.