L’istituto giuridico del trust è fondamentale con riferimento al profilo fiscale, in quanto a determinate condizioni può comportare vantaggi in materia impositiva a favore del contribuente, potendo essere utilizzato al fine di ricevere un possibile risparmio di imposta, oltre ad essere applicabile ai bonus edilizi, del superbonus o bonus facciate.
Definizione :
L’istituto del trust, di origine anglosassone, è divenuto operante in Italia nel 1992, grazie alla ratifica della Convenzione dell’Aja del 1985 disciplinante il riconoscimento dell’istituto e la legge ad esso applicabile. Il trust serve per regolare diversi rapporti giuridici di natura patrimoniale, attraverso tale convenzione il disponente (settlor) – con atto tra vivi o mortis causa – sottopone dei beni sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine determinato. Si crea un vincolo di destinazione di determinati beni del trust che il trustee ha il potere di amministrare o disporre secondo quanto previsto dalla convenzione o dalla normativa.
Le sue caratteristiche fondamentali lo differenziano dagli altri istituti presenti nel nostro ordinamento in quanto, i beni del trust costituiscono una massa distinta e separata dal patrimonio del trustee, pertanto, non potranno essere aggrediti né dai creditori del trustee né dai creditori del settlor, inoltre il trustee non è obbligato nei confronti del disponente, ma solo verso il beneficiario.
Sotto il profilo fiscale, per le imposte dirette ed indirette:
I beni conferiti nei trust familiari sono assoggettati a tassazione ai fini delle imposte di successione e donazione, nonché delle imposte ipotecarie e catastali per i trasferimenti immobiliari, sulla base del valore che sarà determinato alla data dell’atto di trasferimento ai beneficiari, mentre l’atto di trasferimento di beni al trustee, finalizzato a dotare il trust, sarà tassato in misura fissa (200 euro), così come l’eventuale atto di sostituzione del trustee. Dal punto di vista fiscale, il trust è considerato soggetto passivo IRES, alla stregua di un ente; con particolare riferimento al reddito prodotto, nel caso di beneficiari individuati, tale reddito viene individuato e tassato in capo a questi soggetti. In assenza di beneficiari individuati, la tassazione avviene secondo le regole degli enti commerciali e non commerciali a seconda del tipo di attività svolta dal trust.
Agevolazioni fiscali e Bonus edilizi nel Trust:
Il trustee, nella sua qualità, potrà fruire degli incentivi ammessi per il trust (cioè fruire del Superbonus 110% ma solo se partecipa alle spese per gli interventi trainanti effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, Riqualificazione Energetica od Ecobonus, Bonus facciate, Bonus mobili trainati da Ecobonus, Bonus verde).
Qualora l’immobile oggetto del trust, comporti il diritto di usufrutto (uso o abitazione) del disponente, quest’ultimo potrà godere degli incentivi in virtù di tale diritto diversamente dal trustee che non avrà titolo per godere di alcun incentivo.
Nel caso in cui l’immobile apportato in piena proprietà al trust sia concesso in locazione o comodato (anche al disponente o al beneficiario):
– il trustee non potrà godere di alcun incentivo;
– il locatario/comodatario potrà godere di tutti gli incentivi, avendo un diritto derivante dal contratto di locazione o di comodato.
In tutte le predette casistiche occorrerà, però, soddisfare i seguenti requisiti:
- il titolo, che sia diritto reale o possesso derivante da locazione o comodato, deve essere precedente all’inizio dei lavori;
- i costi relativi all’intervento dovranno essere sostenuti con bonifico tracciabile dal soggetto che poi richiederà l’agevolazione;
- ove l’atto istitutivo di trust lo consenta – e ciò non costituisca una violazione dell’obbligo del trustee di preservare l’integrità del fondo in trust – il trustee può anche rimettere a detti soggetti i fondi necessari per l’intervento agevolato.
Trust , bonus facciate e condominio :
Con riferimento alla fruizione delle detrazioni fiscali del bonus facciate da parte del condominio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sarà possibile fruire delle detrazioni fiscali (concetto da ritenersi esteso a tutti i bonus edilizi, compresi quelli che fruiscono del 110%), sempre che l’assemblea dei condomini abbia autorizzato l’esecuzione dei lavori ed all’unanimità si acconsenta al sostenimento delle relative spese da parte del solo condomino interessato all’esecuzione degli interventi.