Sono state pubblicate le motivazioni della Suprema Corte di Cassazione che, nello scorso mese di maggio, ha ritenuto inammissibile il ricorso avverso la sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Lagonegro il 16 dicembre del 2019 e che condanna Karol Lapenta, 18enne reo confesso dell’omicidio del coetaneo Antonio Alexander Pascuzzo, avvenuto a Buonabitacolo nel 2018.
La Corte d’Assise d’Appello di Potenza aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal pm presso il Tribunale di Lagonegro avverso la sentenza emessa dal Gip nei confronti di Lapenta e aveva ordinato la trasmissione degli atti alla Cassazione per competenza funzionale. Lapenta è stato dichiarato colpevole dell’omicidio di Pascuzzo, escluse le aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti e futili, con la condanna a 18 anni di reclusione, oltre alle pene accessorie e alla libertà vigilata per 5 anni. Contestualmente si è anche provveduto alla condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile per 80.000 euro a titolo di provvisionale. Nell’atto d’appello, convertito in ricorso per Cassazione, il pm ha censurato l’erronea esclusione della circostanza aggravante della premeditazione e del motivo abietto affermando che il vero scopo di Lapenta fosse quello di rapinare la vittima del quantitativo di droga che aveva promesso e che l’omicidio era stato commesso per conseguire questo fine. La volontà di commettere il delitto, secondo la pubblica accusa, era sorta in un brevissimo arco temporale (quello di una sera) e si era estrinsecata nel portare con sé il coltello utilizzato per uccidere il giovane. I contatti telefonici tra Lapenta e Pascuzzo erano stati molteplici, come dimostrano i tabulati acquisiti che documentano come autore e vittima del reato si fossero sentiti non solo il 6 aprile 2018, ma anche il giorno prima, emergendo più di un contatto già nella serata del 5 aprile. Lapenta, tra l’altro, il giorno precedente il delitto era già in possesso del coltello. Il 5 aprile l’imputato non aveva visto Pascuzzo e lo aveva contattato il 6 aprile per fissare un appuntamento e comprare la droga. Erano poi seguiti messaggi in cui Lapenta comunicava a Pascuzzo di trovarsi alla “poscina” (piscina comunale), luogo individuato per l’incontro. La disponibilità dell’arma già dal 5 aprile e le modalità di organizzazione dell’incontro, insieme alla disponibilità di carta assorbente in cui riporre il coltello per preservare lo zaino, erano secondo il pm indicatori di una volontà omicida “persistente”, aspetto che caratterizza la premeditazione. Subito dopo l’omicidio l’imputato aveva incontrato gli amici e aveva lasciato l’arma intrisa di sangue della vittima su un muretto nei pressi del luogo in cui era stato eseguito il delitto. Il coltello era stato, successivamente, prelevato dall’imputato, avvolto in carta assorbente, posto in uno zainetto e portato il giorno seguente sul luogo di lavoro. Lì Lapenta si era disfatto della carta sporca e aveva riposto l’arma tra gli altri attrezzi. Lo stesso Lapenta aveva confermato al Gip che lo scopo dell’azione fosse quello di uccidere Pascuzzo, sebbene inizialmente al pm avesse dichiarato che il delitto era legato alla necessità di procurarsi 50 grammi di droga senza pagarla. “Erroneamente era stata esclusa l’aggravante del motivo abietto – sostiene il pm- poiché una condotta volta a procurarsi droga senza pagarla, oltre a tradursi in un gesto del tutto sproporzionato, ne avrebbe certamente integrato gli estremi. Le modalità della condotta e i diversi colpi inferti confermavano, in particolare, l’abiezione del motivo“.
Per la Suprema Corte l’impugnazione è inammissibile. Il motivo che lamenta l’esclusione dell’aggravante della premeditazione sviluppa critiche che attengono alla ricostruzione fattuale e non possono trovare accoglimento in Cassazione perché la motivazione sui punti denunziati è adeguata ed esauriente quanto agli aspetti decisivi. “Nessuno dei profili – si legge nelle motivazioni –
che si asserisce essere stati ingiustificatamente svalutati o addirittura pretermessi appare dirimente nella individuazione di un atteggiamento psicologico sicuramente riferibile alla premeditazione anziché alla mera preordinazione. Anche la manifestazione di una intenzione delittuosa precedente nel tempo non basta quindi di per sè a dimostrare la premeditazione, perché quello che è necessario accertare è se, in concreto, durante il tempo intercorso tra la prima manifestazione o insorgenza dell’idea delittuosa e la sua successiva, ritardata attuazione, l’imputato non ha mai receduto dal suo proposito, sopraffatto da freni inibitori o controspinte al delitto“.
Secondo i giudici di Cassazione, analizzando i rapporti pregressi tra vittima e imputato, viene fuori come i due non fossero amici, ma nemmeno nemici, non avevano rapporti di frequentazioni né ragioni di astio o di rancore, non avevano mai litigato, si conoscevano in quanto l’imputato era un assiduo consumatore di sostanze stupefacenti e Pascuzzo era uno spacciatore, non vi erano pendenze economiche perché Lapenta aveva sempre regolarmente pagato la droga acquistata dalla vittima. La sera del fatto, quando i due avevano fissato un appuntamento, in un luogo appartato ma solo perché compatibile con la natura dello scambio concordato, solo dopo che Pascuzzo aveva offerto in vendita 50 grammi di erba al prezzo di 500 euro e Lapenta aveva aderito all’offerta pur non avendo soldi, nell’imputato era maturato il proposito di recarsi armato all’appuntamento e di fare quel che poi avrebbe fatto circa 30/35 minuti dopo per impossessarsi della droga che il suo fornitore gli aveva rivelato di avere e gli aveva offerto in vendita. “Il proposito criminoso – si legge ancora – era insorto ed era stato attuato quasi senza soluzione di continuità, nessuna rilevanza potendo attribuirsi al fatto che il coltello fosse stato prelevato dal luogo di lavoro prima di recarsi all’appuntamento ovvero fosse nella disponibilità dell’imputato dalla sera prima, quando l’arma era stata mostrata come un trofeo agli amici che lo avevano incontrato. Non v’era prova che l’imputato avesse portato con sé la carta assorbente per avvolgere il coltello, né v’era spazio per negare credito alle precisazioni rese dall’imputato, ossia di avere avvolto l’arma nella carta solo dopo averla recuperata dal muretto sul quale l’aveva riposta ed essere rientrato nella sua abitazione“.
Plausibile e corretta è, per la Cassazione, anche l’esclusione dell’aggravante del motivo abietto e futile: “Il Lapenta, ragazzo di giovanissima età, segnato da un’infanzia traumatica,
dipendente da sostanze stupefacenti assunte quotidianamente, come testimoniato da amici e conoscenti ed acclarato dal collegio peritale, non aveva commesso il delitto per soddisfare un estemporaneo capriccio, né per motivi di lucro, ma per impossessarsi di un quantitativo non inconsistente di sostanza, destinata ad assecondare la propria dipendenza. Sicché, ferma restando l’inaudita gravità oggettiva e soggettiva del fatto, ha stimato certamente deprecabili le ragioni dell’omicidio, ma tali da non potersi definire né turpi, né ignobili né futili“.
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