La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Francesco Romano, candidato alla carica di Sindaco di Casalbuono nel 2019 quando la competizione elettorale fu vinta da Carmine Adinolfi.
Romano decadde dalla carica di consigliere, secondo l’articolo 63 del Testo Unico Enti Locali, comma 4, perchè incompatibile a causa di una pendenza in materia tributaria che riguardava alcune aliquote comunali. L’Amministrazione chiese al consigliere di risolvere le pendenze tributarie per procedere alla convalida dell’elezione, ma Romano non accettò l’invito e così fu votata in Consiglio comunale la sua decadenza, confermata nel novembre del 2019 dal Tribunale di Lagonegro che rigettò il ricorso dello stesso consigliere.
Secondo Romano l’ingiunzione era prescritta e decaduta, gli avvisi di accertamento ICI 2011, 2012 e 2013 e TARI non erano mai stati notificati, i canoni idrici erano stati oggetto di sgravio disposto dall’Ufficio Finanziario e nessuno dei debiti era accertato o comunque esigibile nè aveva forza di legge per qualsiasi pignoramento ed espropriazione forzata.
Il ricorso presentato alla Suprema Corte per contestare la mancata convalida della sua elezione per incompatibilità segue quello dinanzi alla Corte d’Appello di Potenza che ha dichiarato il gravame inammissibile per difetto di specificità. I giudici romani, però, lo hanno dichiarato inammissibile non tenendo conto di entrambi i motivi esposti dal ricorrente che ha denunciato la violazione o falsa applicazione dell’art. 342 del Codice di Procedura Civile, per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto aspecifico il gravame e ha censurato la decisione per violazione e falsa applicazione dell’art. 63, n. 4 e 6, del d.lgs. n. 267 del 2000, per essere stata ritenuta la fattispecie di incompatibilità nonostante non vi fosse prova della preventiva notifica della cartella di pagamento e della sua mancata impugnazione.
La Cassazione ha anche condannato Romano alle spese processuali liquidate in 7.200 euro.
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