Con riferimento ai lavori di riqualificazione energetica e di riduzione della vulnerabilità sismica, diverse sono le soluzioni assicurative reperibili sul mercato per le imprese edili:
- Polizza C.A.R. (Contractor’s All Risks) atta a tutelare l’impresa da tutti i danni materiali e diretti, salvo quelli espressamente esclusi, che l’opera potrebbe subire durante l’esecuzione dei lavori. La polizza C.A.R. copre i danni che si verificano nel cantiere durante le fasi di ristrutturazione e/o di adeguamento energetico degli edifici. Tale copertura è indicata per i lavori rientranti nell’Ecobonus e nel Sismabonus. Nello specifico tutela:
- Responsabilità civile verso terzi per i danni causati a terzi durante l’esecuzione dei lavori.
- Danni alle opere da realizzare o già presenti nel cantiere causati da chi partecipa ai lavori, compresi eventuali subappaltatori assicurati, da quando vengono aperti i cantieri fino alla conclusione dei lavori. L’indennizzo è pari al costo di ripristino di ciò che è stato assicurato e danneggiato, comprese le spese di demolizione e sgombero.
- A.R. (Erection All Risks) La polizza E.A.R. viene stipulata qualora si realizzi la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e pertanto nei casi in cui prevalga la parte di opere impiantistiche rispetto a quella edile.
- POLIZZA RCTO (Responsabilità Civile verso Terzi e Operai) copre danni materiali o corporali, causati a terzi, o subiti dai propri prestatori di lavoro, per cui l’impresa risulti civilmente responsabile.
- Polizza garanzia di fornitura, normalmente contratta al termine della polizza E.A.R., copre i danni materiali e diretti agli impianti realizzati a nuovo, causati da errori di progetto, di calcolo, vizi di materiali, difetti di fusione, errori di montaggio e/o di fabbricazione. Nell’ambito di applicazione dell’Ecobonus, la copertura si presta a garantire gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, per un periodo di due anni dal loro completamento.
- Polizza rimpiazzo e posa in opera risarcisce, nei dieci anni successivi al termine dei lavori, i danni da errata posa in opera o da difetto dei materiali impiegati e può essere prestata per gli interventi di realizzazione del cappotto termico e/o di impermeabilizzazioni delle coperture previsti dall’Ecobonus.
- Polizza decennale postuma interviene a copertura dei danni per rovina totale o parziale e gravi difetti costruttivi alle opere realizzate e ha una durata pari a dieci anni successivi al termine dei lavori. La polizza è prestabile solo in ambito Sismabonus, in quanto la condizione necessaria per la fattibilità di tale copertura è la realizzazione a nuovo di opere strutturali destinate per propria natura a lunga durata.
Alle imprese edili, nonostante non sia obbligatorie per legge, l’amministratore di un condominio ha il diritto di richiedere la copertura assicurativa dell’impresa affidataria, altrimenti resterebbe responsabile in solido con l’impresa in caso di problemi. Di fatto si rende necessaria una copertura assicurativa per poter partecipare alle gare per lavori straordinari per i condomini.
Per i condomini vi è l’assicurazione Condominio 360° che copre il condominio dalle spese per danni al fabbricato o nel caso in cui sia civilmente responsabile per un danno cagionato a terzi. Le possibilità di copertura riguardano: Incendio e Responsabilità Civile, tutela legale, assistenza, fenomeni elettrici, atti vandalici ed eventi atmosferici come terremoto, alluvione e inondazione.
Anche il proprietario di un appartamento deve tutelarsi da eventuali danni. Quando un privato commissiona a terzi qualsiasi intervento di manutenzione, è soggetto a ben precise responsabilità individuate dal Decreto Sicurezza. È possibile tutelarsi per i lavori di ordinaria manutenzione per quelli di straordinaria manutenzione (ovvero quelli previsti per poter accedere al Superbonus) con la garanzia RC del Fabbricato.