Il campo di applicazione del Reddito di Cittadinanza si amplia e a breve riguarderà i percettori che intraprendono una nuova attività lavorativa d’impresa o autonoma. Più precisamente il beneficio consisterà in 6 mensilità del Reddito che saranno destinate ai soggetti che, in presenza di determinati requisiti, intendano avviare o abbiano avviato un’attività di lavoro autonomo.
Il beneficio addizionale è aggiuntivo rispetto alla mensilità ordinaria e sarà concesso a titolo di incentivo per l’avvio di:
- attività di lavoro autonomo
- di impresa individuale
- di società cooperativa
che vengano iniziate entro i primi dodici mesi di fruizione del Reddito di Cittadinanza. Tale beneficio aggiuntivo è ottenibile una sola volta per ogni nucleo familiare. L’importo del beneficio addizionale è pari a sei mensilità, nei limiti di 780 euro mensili. L’importo spettante è calcolato, con le consuete modalità, con riferimento al mese in cui è avviata l’attività.
Il beneficio sarà erogato dall’INPS entro il secondo mese successivo a quello della domanda, con accredito sul conto corrente indicato nella domanda o tramite bonifico domiciliato, nel rispetto della soglia massima prevista dalla legge per il pagamento in contanti.
Gli interessati al momento della presentazione della domanda devono:
- risultare componenti di un nucleo familiare beneficiario di Reddito di Cittadinanza in corso di erogazione
- aver avviato, entro i primi dodici mesi di fruizione del Reddito di Cittadinanza, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o aver sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa di lavoro
- non aver cessato, nei dodici mesi precedenti la richiesta del beneficio addizionale, un’attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale o non aver sottoscritto, nello stesso periodo, una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio
- non essere componenti di nuclei familiari beneficiari di Reddito di Cittadinanza che abbiano già usufruito del beneficio addizionale
Per le attività avviate nei mesi per i quali si è già fruito del Reddito di Cittadinanza e per le quali non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria entro i primi 30 giorni il beneficio addizionale non spetta.
Il beneficio addizionale Reddito di Cittadinanza viene revocato nei seguenti casi:
- nel caso in cui l’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale oggetto di incentivo cessi prima di dodici mesi dall’avvio o nel caso in cui il percettore del beneficio addizionale abbia ceduto la propria quota di capitale sociale di cooperativa entro i dodici mesi dalla sottoscrizione della quota medesima
- nel caso in cui il Reddito di Cittadinanza, in corso di erogazione al momento della richiesta del beneficio addizionale, sia oggetto di revoca o di decadenza previste dal decreto legge n. 4 del 2019
L’INPS ha annunciato una futura circolare in cui darà istruzioni più dettagliate a riguardo.