L’anno bianco contributivo ha la finalità di finanziare l’esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno 2021 con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 3.000,00 euro su base annua per ciascun possibile beneficiario.
I possibili beneficiari sono:
- Lavoratori autonomi, Artigiani e Commercianti e professionisti iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti e alla Gestione separata INPS.
Per questi soggetti l’esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre.
- Professionisti iscritti alle casse private di previdenza obbligatoria (i cosiddetti “Professionisti Ordinistici” iscritti alla loro apposita Cassa di Previdenza come Commercialisti, Avvocati, ecc.).
Per questi soggetti l’esonero vale per la contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con rate o acconti nel medesimo anno.
- Medici, infermieri e altri operatori sanitari in pensione ma assunti temporaneamente per fronteggiare l’emergenza Covid-19
Per questi soggetti l’esonero riguarda la contribuzione di competenza per l’anno 2021 da versare con rate o acconti con scadenza ordinaria entro il 31 dicembre.
I requisiti per accedere a questa misura sono:
- Aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro
- Aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell’anno 2019
Questi due requisiti non si applicano ai soggetti che hanno avviato l’attività nel corso del 2020 mentre i soggetti che hanno avviato l’attività nel 2021 sono esclusi dall’agevolazione.
- Non essere titolari di contratti di lavoro subordinato
- Regolarità contributiva (DURC con esito favorevole)
- Non essere titolari di pensione diretta ad eccezione di quella di invalidità
La fruizione del beneficio è subordinata al possesso della regolarità contributiva mentre l’accredito, ai fini pensionistici, della contribuzione oggetto di esonero sulla posizione assicurativa del soggetto è subordinato all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero.
Per la fruizione dell’agevolazione la domanda dovrà essere presentata entro:
- Il 30 settembre all’INPS
- Il 31 ottobre alla Casse Private di Previdenza Obbligatoria (per i professionisti con cassa)