E’ stata pubblicata l’ordinanza n. 27 del Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi che dispone ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica e prevede in particolare l’adozione in tutto il territorio lucano delle linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome l’11 giugno scorso e recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
In materia di attività ludico-ricreative l’ordinanza stabilisce che è consentito l’accesso dei minori alle aree giochi attrezzate, nei parchi, giardini pubblici e ville assieme ai familiari o ad un altro accompagnatore adulto responsabile, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto, mentre resta consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici con divieto di assembramento. Inoltre è consentita la ripresa dei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) per bambini e adolescenti (0-17 anni) per lo svolgimento di attività ludico-ricreative ed educative anche non formali e attività sperimentali di educazione, al chiuso o all’aperto, con la presenza di operatori, educatori o animatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di nidi e spazi per l’infanzia, scuole, altri ambienti simili ed aree verdi, nonché centri, campi estivi e oratori, con l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali del 13 giugno.
Sono consentite l’attività delle sale slot, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e attività analoghe, la ripresa degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, spettacoli di intrattenimento in genere e in altri spazi anche all’aperto, anche viaggianti, la ripresa delle attività delle sagre, delle fiere e degli altri eventi e manifestazioni locali assimilabili, nonché dei grandi eventi fieristici, delle attività congressuali o convegnistiche anche aziendali, la ripresa delle attività che hanno luogo in discoteche, sale da ballo e altri locali assimilabili limitatamente alle attività musicali. Il ballo è consentito esclusivamente negli spazi all’aperto.
Consentita anche l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, centri natatori pubblici e privati o presso altre strutture, pubbliche e private, dove si svolgono le attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico. Consentiti a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico anche gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato italiano Paraolimpico e dalle rispettive federazioni oppure organizzati da organismi sportivi internazionali.
Si potranno svolgere ricevimenti nell’ambito di cerimonie (ad esempio i matrimoni) ed eventi simili, compresi i congressi e i meeting aziendali.
E’ consentita la ripresa delle attività formative in presenza e delle altre attività simili effettuate da soggetti pubblici e privati, compreso l’esercizio di stage e tirocini extracurriculari, che si realizzano in diversi contesti (aula, laboratori e imprese) sia per la parte teorica che per la parte pratica, compresi gli esami finali teorici e pratici, le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento professionale, tra i quali i percorsi di istruzione e formazione professionale anche in modalità duale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, i percorsi di formazione continua o superiore nell’ambito del sistema educativo regionale quali gli ITS, nonché i percorsi di formazione e le attività di orientamento per l’inserimento e il reinserimento lavorativo degli adulti, i percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente, i percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i percorsi e i corsi di formazione linguistica, musicale, i corsi hobbistici e le attività assimilabili anche presso circoli culturali e ricreativi.
Le attività turistiche e le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e le attività ad esse assimilate, comprese le strutture turistico-ricettive all’aria aperta, sono tenute a mantenere per un periodo di almeno 14 giorni l’elenco dei soggetti provenienti da altre regioni o dall’estero alloggiati presso le strutture. In materia di trasporti, dal 17 giugno devono essere garantiti tutti i servizi minimi essenziali di trasporto pubblico locale, ad esclusione dei servizi automobilistici scolastici.
– Chiara Di Miele –