La Legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha prescritto di allegare al Bilancio d’esercizio la certificazione rilasciata da un revisore o da una società di revisione. Ciò allo scopo di certificare la documentazione contabile comprovante le spese sostenute per l’attività di ricerca e sviluppo. La norma di riferisce a tutte le imprese beneficiarie del credito d’imposta per Ricerca e Sviluppo (R&S), non soggette a revisione dei conti e prive di collegio sindacale.
Successivamente, la legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) ha apportato delle significative modifiche alla normativa sul credito d’imposta per R&S. Ha introdotto, all’art.1 comma 70 lettera f), l’obbligo della certificazione delle spese per tutti i soggetti beneficiari dell’agevolazione, indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa.
Per tale motivo, anche le imprese obbligate per legge alla revisione legale dei conti e al Bilancio certificato, hanno l’obbligo della certificazione di tutta la documentazione contabile inerente alle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio.
In deroga all’art.3 della Legge n.212/2000 (Statuto del Contribuente) la certificazione si applica già ai crediti maturati nel periodo d’imposta 2018.
Per le imprese che per legge sono già assoggettate alla revisione legale dei conti, la certificazione sarà rilasciata dal soggetto incaricato alla revisione. Le imprese, invece, non soggette alla revisione legale dei conti dovranno far certificare le spese sostenute da un revisore legale dei conti iscritto nella sezione A del registro dei revisori tenuto presso il MEF o da una società di revisione.
La certificazione viene rilasciata in carta libera e deve attestare la regolarità della documentazione contabile. Deve comprovare che le spese ammissibili corrispondono alla documentazione contabile predisposta dall’impresa e certificare l’effettivo sostenimento delle spese stesse.
Il 15 febbraio 2019 il MISE, con la Circolare direttoriale n. 38584, ha precisato che il certificatore non è tenuto ad una valutazione tecnica circa l’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di R&S svolte dall’impresa.
Una ulteriore Circolare, questa volta la 8/E/2019 dell’ADE, ha chiarito la non applicabilità del metodo del campionamento da parte del certificatore nelle sue verifiche. Le attività devono essere svolte analiticamente e tutti i documenti relativi al credito d’imposta vanno analizzati in modo dettagliato.
È stabilito, inoltre, dalla circolare 13/E 2017 dell’ADE, che i documenti contabili oggetto di certificazione non vanno allegati al Bilancio d’Esercizio. È sufficiente l’autocertificazione redatta dal revisore.
I termini di predisposizione della certificazione sono quelli dell’approvazione del Bilancio per la società che effettuato tale operazione. Per le imprese che non sono soggette all’approvazione del Bilancio, invece, il termine è fissato in 120 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta.
L’impresa potrà usufruire del credito d’imposta, tramite compensazione con modello F24, a partire dalla data in cui viene effettuata la certificazione. Va sottolineato che l’utilizzo del credito d’imposta tramite compensazione non è soggetto a limiti temporali e può essere utilizzato fino a concorrenza dell’intero credito.
– Ambito applicativo della norma
Esistono tre tipologie di ricerca classificabili nella fattispecie R&S:
- Ricerca fondamentale;
- Ricerca industriale;
- Ricerca sperimentale.
La ricerca fondamentale non prevede l’applicazione diretta e pratica del lavoro sperimentale o teorico svolto dall’impresa. La ricerca, in questa tipologia, ha come scopo l’acquisizione di nuove conoscenze su fenomeni o fatti osservabili.
La ricerca industriale ha lo scopo di acquisire nuove conoscenze al fine di creare nuovi prodotti, nuovi processi o servizi o migliorare quelli già esistenti.
Lo sviluppo sperimentale ha lo scopo di creare prototipi, piani, progetti e disegni nuovi, destinati ad esperimenti commerciali o tecnologici. Tali attività non sono destinate ad un uso commerciale.
Oltre a tali definizioni, fornite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (comunicazione 2014/C 198/01 del 26/06/2014), vi sono poi quelle fornite dal principio contabile OIC 24 e quelle fornite dal principio contabile internazionale IAS 38.
L’OIC 24 definisce e suddivide la ricerca in:
- Ricerca di base;
- Ricerca applicata;
- Sviluppo.
Sostanzialmente l’OIC 24 sottolinea che nell’ambito della Ricerca di base i costi sostenuti sono costi di periodo e sono imputabili al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti.
Il principio internazionale IAS 38 fornisce definizioni ancora differenti e raggruppa l’intervento in due macroaree:
- Sviluppo;
- Ricerca.
Secondo lo IAS 38 per poter valutare se l’attività di R&S soddisfa le condizioni necessarie per essere rilevata in Bilancio, l’impresa dovrà individuare la fase della ricerca e la fase dello sviluppo.
La fase di ricerca è individuata come quella fase in cui l’impresa svolge attività di progettazione, ideazione, valutazione e selezione finale di alternative possibili per materiali, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati.
La fase di sviluppo, invece, consiste nella costruzione e nella verifica di prototipi o modelli che precedono la produzione. Lo IAS 38 raccomanda che: ove non fosse possibile distinguere le due fasi, il trattamento contabile del costo derivante dal progetto dovrà essere considerato come sostenuto esclusivamente nella fase della ricerca.
– Il carattere della novità
Le caratteristiche di novità e di assunzione di rischio finanziario sono alla base dell’investimento in ricerca e sviluppo. Non si può quindi parlare di ricerca e sviluppo nell’ambito di investimenti in beni strumentali materiali o immateriali impiegati nella attività caratteristica dell’impresa. Anche l’acquisizione di licenze o di software o sviluppo di software preesistenti o nuovi non rientrano tra le attività agevolabili.
– Maria Consiglia Viglione –
[box type=”info”]PUBBLIREDAZIONALE[/box]