“In linea con le direttive dettate dall’ultimo decreto del Presidente del Consiglio, ho emanato un’ordinanza più restrittiva della precedente perché abbiamo la necessità di limitare fortemente la circolazione delle persone. Dobbiamo fare questo sforzo per diminuire il più possibile la possibilità di diffusione del virus”. E’ quanto dichiara il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che ha emesso in serata l’ordinanza n. 5 che prevede ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 con precise disposizioni relative all’ingresso e permanenza delle persone in Basilicata.
“Osservare tali disposizioni – commenta Bardi – è un nostro preciso dovere, non solo verso noi stessi, ma soprattutto per le persone che ci circondano, per i nostri cari, per i figli e per i nipoti. Rivolgo ancora una volta un appello ai lucani perché rimangano nelle loro abitazioni ed escano solamente nei casi previsti. Rivolgo un plauso ai medici e agli infermieri, a tutti i volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile e delle associazioni che sono protagonisti indiscussi di questi giorni. La mia gratitudine e la gratitudine e quella del popolo lucano va anche ai sindaci e a tutti coloro che, soprattutto nei comuni, sono in prima linea”.
Fino al 3 aprile tutti i soggetti che facciano ingresso in Basilicata da altre regioni o dall’estero e vi soggiornino anche temporaneamente devono comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero pediatra di libera scelta ovvero al numero verde istituito dalla Regione 800996688, con l’obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento per 14 giorni, con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza.
Fino al 3 aprile su tutto il territorio regionale è vietato a chiunque di allontanarsi dal proprio domicilio, abitazione o residenza, salvo che per comprovate esigenze lavorative, ivi compreso il transito e il trasporto delle merci, situazioni di necessità, ivi comprese quelle correlate alle esigenze primarie delle persone e degli animali di affezione, spostamenti per motivi di salute.
Il mancato rispetto degli obblighi è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.
– Chiara Di Miele –