Rese note le motivazioni della Suprema Corte che ha confermato un mese di reclusione e il pagamento di un risarcimento danni per la preside del Liceo “Pisacane” di Sapri , per lesioni colpose gravi, in relazione a un incidente occorso ad uno studente all’interno della scuola nell’estate 2011.
Secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, il dirigente scolastico riveste una posizione di garanzia in relazione alla sicurezza nelle scuole e può andare incontro a una condanna penale nel caso di infortunio di una persona all’interno dell’istituto. E’ quanto scritto, infatti, nella sentenza relativa a dei fatti avvenuti il 7 luglio del 2011 nel liceo di Sapri e in particolare al grave incidente occorso a un ragazzo che, qualche giorno dopo aver terminato le prove di maturità, si era recato a scuola per assistere all’esame orale di un compagno.
La Suprema Corte ha confermato la condanna della preside Franca Principe e dell’ingegnere responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’istituto Nicola Iannuzzi, imputati per lesioni colpose gravi con violazione della disciplina antinfortunistica. Il giovane, inciampando, era caduto su un lucernario precipitando per oltre 7 metri e riportando ferite gravi. Il solaio-lucernario era accessibile attraverso una porta finestra solitamente chiusa con un piccolo lucchetto, ma che talvolta veniva aperta, come accadde quella mattina, a causa del gran caldo.
Per i giudici della Suprema Corte la preside “avrebbe potuto e, soprattutto, dovuto segnalare all’ente Provincia le problematiche dell’istituto alla stessa affidato” come “l’insicurezza del solaio in questione“, cosa che invece non avvenne. Gli accertamenti compiuti nel corso del procedimento hanno appurato che “le richieste, pur in effetti inoltrate all’ente territoriale e ad altri soggetti pubblici, non contenevano però alcuna menzione della problematica in questione“. Secondo la Corte si preferì una “soluzione artigianale“, come l’utilizzo di lucchetti, insufficiente però a eliminare il pericolo. L’incolumità, pertanto, non può essere garantita da “misure artigianali” come i lucchetti e le scuole vanno considerate come luoghi di lavoro, non importa se il preside non è il proprietario e non ha poteri di spesa per tamponare i rischi. Il dirigente deve attivarsi innanzitutto con un piano antirischio che non sottovaluti alcun dettaglio, senza ricorrere a soluzioni “fai da te”.
La quarta sezione penale della Cassazione ha confermato la sentenza di Appello condannando la preside Principe e l’ingegnere Iannuzzi per lesioni colpose gravi ad un mese di reclusione con pena sospesa e con il beneficio della non menzione nel certificato penale, oltre che ad una provvisionale di 15.000 euro.
– redazione –
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