Scade lunedì 22 luglio il termine per assolvere l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno, cioè nel periodo aprile-giugno 2019. Si ricorda brevemente che le fatture elettroniche, per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo, devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del Dm 17 giugno 2014. Per approfondimenti si rimanda all’articolo Marca da bollo sulle fatture 2019: ecco come si applica.
In generale, il pagamento dell’imposta di bollo del secondo trimestre 2019, in scadenza il 22 luglio, può essere effettuato nei seguenti modi:
- mediante il servizio presente nell’area riservata del soggetto passivo Iva sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con addebito su conto corrente bancario o postale;
- utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia con modalità esclusivamente telematica oppure, per gli enti pubblici, con modello F24-Ep.
Per le modalità si rimanda all’articolo Fattura elettronica 2019: come pagare l’imposta di bollo.
Di seguito l’elenco dei codici tributo da utilizzare nel modello F24:
- 2522 – imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre;
- 2525 – imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni;
- 2526 – imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.
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