Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione di Salerno ha rigettato il ricorso proposto dal Comune di Sapri contro il Ministero della Giustizia e il Comune di Sala Consilina per l’annullamento del decreto del 22 ottobre 2015 con il quale il Ministero ha disposto la cessazione dell’ufficio del Giudice di Pace di Sapri con contestuale attribuzione delle relative competenze all’ufficio del Giudice di Pace di Sala Consilina.
Il Comune di Sapri aveva chiesto l’annullamento del provvedimento rappresentando di aver comunicato al Ministero nel 2017 di disporre del personale necessario alla sopravvivenza dell’ufficio e assumendo l’illegittimità del provvedimento stesso per decorso del termine dilatorio minimo di legge di un anno, solo oltre il quale il Ministero avrebbe (in tesi) potuto decretare la chiusura dell’ufficio in questione, carenza di istruttoria, errore sui presupposti, difetto di giustificazione e di motivazione, carenza di interesse pubblico e contrasto con esso e violazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990 per omesso preavviso di rigetto dell’istanza del Comune ricorrente di mantenimento del proprio ufficio del Giudice di Pace. Per il Comune di Sapri si tratta di “un’illogica ed irragionevole concentrazione delle relative funzioni presso l’ufficio del Giudice di Pace di Sala Consilina e non già presso quello più vicino di Lagonegro, senza addurre al riguardo alcuna motivazione e giustificazione“.
Il Ministero si è costituito in giudizio evidenziando la piena legittimità dei propri atti e manifestando come la soppressione fosse fondata sulle plurime segnalazioni del Presidente della Corte di Appello di Potenza e del Presidente del Tribunale di Lagonegro dell’esistenza “allo stato di cause ostative al passaggio al nuovo assetto gestionale”. Anche il Comune di Sala Consilina si è costituito sostenendo la legittimità del decreto, non avendo il Comune di Sapri assicurato la funzionalità dell’ufficio soppresso mediante la presenza di almeno due unità in servizio effettivo.
Secondo il Tar il ricorso è infondato, in ragione della legittimità dell’impugnato decreto ministeriale sotto tutti i profili di doglianza evidenziati in ricorso, anche alla luce delle risultanze emerse dall’istruttoria adempiuta dal Ministero, idonee ad evidenziare l’esistenza di condizioni ostative al mantenimento degli uffici del Giudice di Pace a Sapri. Il Ministero ha disposto la cessazione dell’ufficio di Sapri in ragione della segnalazione di “insanabili criticità di funzionamento e l’assoluta mancanza, da parte dell’ente locale interessato al mantenimento del presidio giudiziario, di iniziative idonee a consentirne una tempestiva risoluzione”.
Nella sentenza il Tar di Salerno è dell’avviso che la definitiva chiusura sia ragionevole perchè assunta nel pieno rispetto della normativa di settore, perchè il termine dilatorio di un anno è stato rispettato dal Ministero e perchè la possibile soluzione offerta dal Comune (disporre, per il profilo di categoria C con funzioni di cancelliere, di un dipendente distaccato dall’A.R.P.A.C.) fosse non soltanto tardiva, ma anche palesemente inidonea a superare le molteplici disfunzioni e difficoltà organizzative riscontrate presso l’ufficio, perchè il dipendente A.R.P.A.C. non aveva mai svolto funzioni di cancelliere né alcuna relativa attività di formazione e tirocinio presso l’amministrazione giudiziaria.
“Non coglie nel segno, – scrive il Presidente della Sezione, Francesco Riccio – nemmeno la censura, formulata in via subordinata, con la quale si lamenta la devoluzione delle funzioni del soppresso ufficio a quello del Giudice di Pace di Sala Consilina (invece che di Lagonegro), considerato che la parte ricorrente non chiarisce quale sarebbe il pregiudizio che gliene deriverebbe“.
– Chiara Di Miele –