Sono 42mila i libretti postali nominativi dormienti in provincia di Salerno. Si tratta, nello specifico, di quelli che sono stati “dimenticati” da 10 anni e che se non vengono reclamati in tempo potrebbero uscire definitivamente dalla disponibilità del titolare e finire d’ufficio nelle casse dello Stato dopo il trasferimento ad un fondo ministeriale che indennizza i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Poste Italiane, dunque, è obbligata ad avvisare tramite raccomandata dell’esistenza del libretto dormiente e della prossima estinzione. L’intestatario ha, da questo momento, 180 giorni di tempo per decidere se mantenere in vita il libretto o ritirare il proprio denaro. In alcuni casi così non è stato, come è accaduto a due risparmiatori di Teggiano che, recatisi in due filiali di Poste, hanno scoperto che i libretti, dormienti, non esistevano più e che i risparmi erano andati a finire nel fondo ministeriale. Gli ignari clienti scoprono, dopo essersi informati, che possono richiedere la restituzione al Ministero. Inoltrano dunque domanda di rimborso nel 2009, ma lo ottengono soltanto nel 2014.
Per questo motivo, assistiti dall’avvocato di Buonabitacolo Vincenzo Fiordelisi, legale della Federconsumatori Salerno-Sportello di Sala Consilina, hanno dato avvio ad un giudizio contro Poste Italiane per chiedere il risarcimento dei danni e gli interessi moratori maturati fino alla data dei rimborsi ottenuti. Una sentenza dell’arbitrato bancario, in particolare, stabilisce che prima di trasferire il denaro dei libretti dormienti nel fondo ministeriale bisogna comunque provare ad avvisare il cliente sull’operazione a cui si sta dando seguito, così come una sentenza della Corte di Giustizia Europea del 1999 che impone di avvisare il risparmiatore dell’esproprio imminente.
Il Giudice di Pace di Sala Consilina, dunque, al termine del procedimento ha condannato Poste Italiane a pagare 1.300,14 euro per risarcire ai clienti teggianesi i danni per il ritardo del rimborso del denaro dei libretti postali dormienti e gli interessi maturati dalla data di richiesta del rimborso stesso. Una vittoria importante quella ottenuta dall’avvocato valdianese che ha fatto leva soprattutto sul DPR 116/2007 sul “Regolamento di attuazione dell’articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di depositi dormienti” che, all’articolo 3, stabilisce che l’intermediario, Poste Italiane nel caso di specie, deve inviare al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto o a terzi da lui eventualmente delegati, l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo.
L’Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari ha valutato in oltre 10 miliardi di euro la consistenza dei conti dormienti, le stime parlano di un patrimonio pari a 800mila libretti. E se Poste si difende asserendo di non essere obbligata ad inviare la raccomandata al proprio cliente con l’invito a farsi vivo, la sentenza del Giudice di Pace di Sala Consilina ottenuta dall’avvocato Fiordelisi farà giurisprudenza e permetterà ad altri clienti della società parastatale di ottenere il risarcimento danni per situazioni simili a quelle di cui si sono ritrovati protagonisti i due teggianesi difesi dal legale della Federconsumatori.
– Chiara Di Miele –